Al pensionando non spetta l’indennità di preavviso
Posto che, per i dipendenti pubblici, il limite ordinamentale per il collocamento a riposo è obbligatoriamente di 67 anni, tale collocamento a riposo, che estingue il rapporto di lavoro, comporta l’erogazione al dipendente dell’indennità di preavviso?
G.L. - ASCOLI PICENO
In linea generale, si ritiene che la pubblica amministrazione non abbia l’obbligo di preavvisare il dipendente della data di cessazione dal servizio per
compimento dei limiti di età, in quanto tale cessazione dal servizio avviene in “automatico” al verificarsi del raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Di conseguenza il dipendente non ha diritto all’indennità per mancato preavviso. Peraltro, nel caso del rapporto di lavoro di pubblico impiego, l’età per il collocamento a riposo per compimento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia può non coincidere con i 67 anni. Infatti, per coloro che maturano l’anzianità contributiva per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) prima del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni), il rapporto di lavoro si interrompe al raggiungimento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio previsto in 65 anni di età, o al momento della maturazione della citata anzianità contributiva, in quanto, come stabilito dalla circolare 2/2012 della Funzione pubblica, «per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattamento e per la finestra) in presenza del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego».
In tale fattispecie, una volta effettuata la ricognizione dell’anzianità di servizio dei dipendenti, l’amministrazione di appartenenza dovrebbe preavvisare i propri dipendenti, che non hanno conoscenza della propria situazione contributiva, della data della cessazione dal servizio per limiti di età, per applicazione di quanto stabilito dalla citata circolare 2/2012.