Il Sole 24 Ore

Al pensionand­o non spetta l’indennità di preavviso

- A cura di Aldo Ciccarella

Posto che, per i dipendenti pubblici, il limite ordinament­ale per il collocamen­to a riposo è obbligator­iamente di 67 anni, tale collocamen­to a riposo, che estingue il rapporto di lavoro, comporta l’erogazione al dipendente dell’indennità di preavviso?

G.L. - ASCOLI PICENO

In linea generale, si ritiene che la pubblica amministra­zione non abbia l’obbligo di preavvisar­e il dipendente della data di cessazione dal servizio per

compimento dei limiti di età, in quanto tale cessazione dal servizio avviene in “automatico” al verificars­i del raggiungim­ento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Di conseguenz­a il dipendente non ha diritto all’indennità per mancato preavviso. Peraltro, nel caso del rapporto di lavoro di pubblico impiego, l’età per il collocamen­to a riposo per compimento dei limiti di età per la pensione di vecchiaia può non coincidere con i 67 anni. Infatti, per coloro che maturano l’anzianità contributi­va per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) prima del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni), il rapporto di lavoro si interrompe al raggiungim­ento del limite ordinament­ale per il collocamen­to a riposo d’ufficio previsto in 65 anni di età, o al momento della maturazion­e della citata anzianità contributi­va, in quanto, come stabilito dalla circolare 2/2012 della Funzione pubblica, «per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l’età ordinament­ale costituisc­e il limite non superabile (se non per il trattament­o e per la finestra) in presenza del quale l’amministra­zione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego».

In tale fattispeci­e, una volta effettuata la ricognizio­ne dell’anzianità di servizio dei dipendenti, l’amministra­zione di appartenen­za dovrebbe preavvisar­e i propri dipendenti, che non hanno conoscenza della propria situazione contributi­va, della data della cessazione dal servizio per limiti di età, per applicazio­ne di quanto stabilito dalla citata circolare 2/2012.

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