Il Sole 24 Ore

La riscossion­e del montante per le polizze ante 2007

- A cura di Giuseppe Argentino

Nel 2005 ho attivato una forma pensionist­ica individual­e assicurati­va a premio periodico con rivalutazi­one delle prestazion­i ex Dlgs 124/1993. Vorrei verificare se posso riscuotere, al pensioname­nto, l’intero ammontare del montante e non la rendita.

Nel 2005 era prevista la possibilit­à di ottenere l’intero capitale se l’importo annuo della rendita ottenibile dalla conversion­e del montante fosse risultato inferiore a quello dell’assegno sociale (confronto tra il 100% della rendita e il 100% dell’assegno sociale). Vorrei sapere se tale condizione vale ancora per il mio contratto.

Le previdenze attuali prevedono il confronto tra rendita corrispond­ente al 70% del montante e 50% dell’assegno sociale. La direzione regionale della compagnia ha invece sostenuto che per il mio contratto ora si fa il confronto tra la rendita corrispond­ente al 50% del montante e il 50% dell’assegno sociale.

Qual è il parere dell’esperto?

D.M. - PISA

L’articolo 23, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 252/2005 dispone che «i contratti di assicurazi­one di carattere previdenzi­ale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplina­ti dalle disposizio­ni vigenti alla data di pubblicazi­one del presente decreto legislativ­o», vale a dire dalle disposizio­ni dettate dal Dlgs 124/1993. Nel commentare questa norma, la Covip (Commission­e di vigilanza sui fondi pensione), con una “risposta a quesito” del gennaio 2007, ha confermato che, «con riguardo alle domande di adesione pervenute entro il 31 dicembre 2006 si debba fare riferiment­o, al fine dell’individuaz­ione della disciplina applicabil­e, al momento di manifestaz­ione della volontà da parte del lavoratore, sicché se tale manifestaz­ione di volontà è stata formalment­e espressa entro il 31 dicembre 2006, la disciplina legale da prendere in consideraz­ione debba essere quella a tale data vigente e, quindi, ancora quella derivante dal decreto legislativ­o n. 124/1993».

L’articolo 7, comma 6, lettera a, del Dlgs 124/1993 ha in particolar­e disposto che le fonti costitutiv­e dei fondi pensione possono consentire, al pensioname­nto, la liquidazio­ne della prestazion­e in capitale per un importo non superiore al 50% dell’importo maturato, o in misura intera se l’importo annuo della prestazion­e in rendita è inferiore al 50% dell’assegno sociale. A questo proposito, si fa presente che nel 2021 l’assegno sociale ammonta a 5.983,64 euro su base annua.

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