La riscossione del montante per le polizze ante 2007
Nel 2005 ho attivato una forma pensionistica individuale assicurativa a premio periodico con rivalutazione delle prestazioni ex Dlgs 124/1993. Vorrei verificare se posso riscuotere, al pensionamento, l’intero ammontare del montante e non la rendita.
Nel 2005 era prevista la possibilità di ottenere l’intero capitale se l’importo annuo della rendita ottenibile dalla conversione del montante fosse risultato inferiore a quello dell’assegno sociale (confronto tra il 100% della rendita e il 100% dell’assegno sociale). Vorrei sapere se tale condizione vale ancora per il mio contratto.
Le previdenze attuali prevedono il confronto tra rendita corrispondente al 70% del montante e 50% dell’assegno sociale. La direzione regionale della compagnia ha invece sostenuto che per il mio contratto ora si fa il confronto tra la rendita corrispondente al 50% del montante e il 50% dell’assegno sociale.
Qual è il parere dell’esperto?
D.M. - PISA
L’articolo 23, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 252/2005 dispone che «i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo», vale a dire dalle disposizioni dettate dal Dlgs 124/1993. Nel commentare questa norma, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), con una “risposta a quesito” del gennaio 2007, ha confermato che, «con riguardo alle domande di adesione pervenute entro il 31 dicembre 2006 si debba fare riferimento, al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, al momento di manifestazione della volontà da parte del lavoratore, sicché se tale manifestazione di volontà è stata formalmente espressa entro il 31 dicembre 2006, la disciplina legale da prendere in considerazione debba essere quella a tale data vigente e, quindi, ancora quella derivante dal decreto legislativo n. 124/1993».
L’articolo 7, comma 6, lettera a, del Dlgs 124/1993 ha in particolare disposto che le fonti costitutive dei fondi pensione possono consentire, al pensionamento, la liquidazione della prestazione in capitale per un importo non superiore al 50% dell’importo maturato, o in misura intera se l’importo annuo della prestazione in rendita è inferiore al 50% dell’assegno sociale. A questo proposito, si fa presente che nel 2021 l’assegno sociale ammonta a 5.983,64 euro su base annua.