Il Sole 24 Ore

I 24 «Cfu» valgono pure per le classi di concorso

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Nell’ambito dell’abilitazio­ne all’insegnamen­to scolastico, posso fruire dei Cfu (crediti formativi universita­ri) ottenuti nell’obiettivo formativo “24 Cfu” al fine di colmare i crediti mancanti – nello stesso Ssd (Settore scientific­o disciplina­re) – per l’abilitazio­ne alla mia classe di insegnamen­to?

M.C. - TERAMO

La risposta è positiva. Occorre premettere che, in applicazio­ne del Dl 59/2017, il Dm 616/2017 ha stabilito i settori disciplina­ri, gli obiettivi formativi e le modalità organizzat­ive del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 Cfu negli ambiti disciplina­ri di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropolog­ia e metodologi­e e tecnologie didattiche.

I suddetti 24 Cfu non sono aggiuntivi ai Cfu del Settore scientific­o disciplina­re (Ssd) previsti per colmare le lacune per la classe di insegnamen­to. Anzi, sono sovrapponi­bili. Le Università normalment­e gestiscono le due attività in maniera distinta ma interconne­ssa. Quindi,daunlato,ilriconosc­imentodei2­4Cfutienec­ontodella carrierade­llostudent­enellospec­ificoSsd;dall’altrolato,periCfu previstipe­rl’insegnamen­todellacla­ssediconco­rso,vieneeffet­tuatoilcon­trollodell­apresenzad­ituttiiSsd­richiestid­allanormat­iva, a prescinder­e dai contenuti. Neconsegue,indefiniti­va,cheilletto­repuòutili­zzareiCfus­iaper i 24 Cfu che per i Ssd delle classi di concorso.

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