I 24 «Cfu» valgono pure per le classi di concorso
Nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento scolastico, posso fruire dei Cfu (crediti formativi universitari) ottenuti nell’obiettivo formativo “24 Cfu” al fine di colmare i crediti mancanti – nello stesso Ssd (Settore scientifico disciplinare) – per l’abilitazione alla mia classe di insegnamento?
M.C. - TERAMO
La risposta è positiva. Occorre premettere che, in applicazione del Dl 59/2017, il Dm 616/2017 ha stabilito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità organizzative del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 Cfu negli ambiti disciplinari di pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, psicologia, antropologia e metodologie e tecnologie didattiche.
I suddetti 24 Cfu non sono aggiuntivi ai Cfu del Settore scientifico disciplinare (Ssd) previsti per colmare le lacune per la classe di insegnamento. Anzi, sono sovrapponibili. Le Università normalmente gestiscono le due attività in maniera distinta ma interconnessa. Quindi,daunlato,ilriconoscimentodei24Cfutienecontodella carrieradellostudentenellospecificoSsd;dall’altrolato,periCfu previstiperl’insegnamentodellaclassediconcorso,vieneeffettuatoilcontrollodellapresenzadituttiiSsdrichiestidallanormativa, a prescindere dai contenuti. Neconsegue,indefinitiva,cheillettorepuòutilizzareiCfusiaper i 24 Cfu che per i Ssd delle classi di concorso.