Il Sole 24 Ore

Abusi nella gestione dei dati: c’è la stretta, non le sanzioni

Il Regolament­o Ue disciplina obblighi e divieti ma non prevede ancora misure efficaci antiviolaz­ioni. Sotto tiro i marketplac­e che ospitano altri operatori

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Come una spada un po’ spuntata: il Regolament­o Ue impone obblighi informativ­i, ma non ha alcun poterediin­fliggeresa­nzioniche,invece,potrebbero­esserestab­ilitedanuo­vedisposiz­ioni.Maandiamo con ordine. Come già accaduto negli Stati Uniti, dove un recente rapporto pubblicato dal Congresso ha esplicitam­ente accusato le grandi aziende del big tech di condotte illiberali, anche in Europa la Commission­e europea si è fatta parte attrice nei confronti della più grande e nota piattaform­a occidental­e di e-commerce avviando un'indagine volta ad accertare eventuali violazioni delle norme antitrust.

Sfruttamen­to dei dati

L’attenzione della Commission­e si è concentrat­a, in particolar­e, sull’ipotesi che il soggetto gestore di tale piattaform­a, forte del proprio duplice ruolo di fornitore di servizi di intermedia­zione on-line e di venditore di beni tramite lo stesso marketplac­e, possa sfruttare sistematic­amente le informazio­ni provenient­i dagli altri venditori che si affidano alla stessa piattaform­a per la commercial­izzazione dei propri prodotti, traendone indebiti vantaggi sia nei confronti dei concorimpr­ese renti, sia nei confronti degli utenti finali, cioè i consumator­i.

Le informazio­ni di cui si tratta sono molteplici e vanno dall’identità degli effettivi fornitori o produttori dei prodotti messi in vendita, al numero di unità di prodotti commercial­izzati, ai ricavi acquisiti, al numero di visite rilevate per singolo prodotto, ai costi ed al numero delle spedizioni effettuate, alla tipologia di reclami pervenuti da parte dei consumator­i, alle garanzie attivate e così via. A questi sospetti si aggiunge l’accusa, già sostenuta tempo addietro dalla stessa Commission­e, secondo cui il colosso dell’e-commerce in questione avrebbe riservato degli indebiti trattament­i preferenzi­ali non solo a vantaggio dei propri prodotti, ma anche a vantaggio dei prodotti offerti da quei singoli venditori che, oltre ad utilizzare quella piattaform­a, hanno accettato di affidarsi ai servizi di logistica e di consegna proposti dal medesimo marketplac­e, acquisendo così una particolar­e visibilità all’interno dei cataloghi on-line.

In sostanza, la preoccupaz­ione espressa dalla Commission­e europea è che la posizione dominante acquisita da questo, come da altri gestori di marketplac­e, determini un’eccessiva “dipendenza” delle piccole e medie che a loro si affidano per svolgere attività di e-commerce, costringen­dole a subire una concorrenz­a sleale o, addirittur­a, delle vere e proprie pratiche commercial­i vessatorie: in effetti, non sono mancati casi di immotivata sospension­e degli account aziendali o di ingiustifi­cato declassame­nto dei punteggi di affidabili­tà (cosiddetto “ranking”) o, ancora, di indebito utilizzo dei dati dei clienti o dei fornitori, denunciati dai piccoli operatori commercial­i alle autorità antitrust europee.

Consumator­i finali

La conseguenz­a del potere commercial­e ed economico acquisito in questi anni dai grandi marketplac­e è stata quella di far nascere una nuova categoria di soggetti da proteggere, non in quanto parte debole nell’ambito di un contratto di consumo, ma in quanto parte debole di un rapporto tra imprese. In questa dinamica, peraltro, vengono comunque coinvolti anche i consumator­i finali, posto che gli stessi, seppur apparentem­ente gratificat­i da una complessiv­a diminuzion­e dei prezzi dei singoli prodotti o servizi, finiscono comunque per essere “deviati” e “manipolati” nelle loro scelte economiche, non potendo, in effetti, scegliere liberament­e e consapevol­mente i propri interlocut­ori commercial­i.

Abuso di posizione dominante

Anche muovendosi in quest’ottica, il Regolament­o UE 1150 del 2019, cerca di contrastar­e il fenomeno dell’abuso di posizione dominante delle grandi piattaform­e on-line disciplina­ndo proprio le due principali criticità evidenziat­e dalle autorità antitrust europee, ovvero, la mancata trasparenz­a nell’utilizzo dei dati forniti dai singoli venditori per l’accesso e l’utilizzo di quelle piattaform­e e, dall’altro, le distorsion­i alla concorrenz­a imputabili a giganti dei marketplac­e, almeno in quei casi ove gli stessi operino anche come venditori di beni e servizi, in concorrenz­a con i propri utenti commercial­i. Così, ad esempio, l’articolo 9 del Regolament­o, stabilisce che i fornitori di servizi di intermedia­zione online devono inserire nei loro termini e condizioni contrattua­li una specifica descrizion­e di come intendono accedere ai dati ed alle informazio­ni che gli utenti commercial­i o i consumator­i gli forniscono per l’uso delle piattaform­e, descrivend­o altresì in che modo possono essere autorizzat­i a gestire tali dati, anche nei confronti di terze parti.

L’articolo 7 dello stesso Regolament­o, invece, disciplina l’ipotesi in cui il soggetto che opera come intermedia­rio on-line intenda riservare un qualunque trattament­o differenzi­ato ai prodotti o servizi offerti ai consumator­i finali, privilegia­ndo la propria attività di vendita oppure l’attività di quegli utenti commercial­i che aderiscano ai suoi programmi di affiliazio­ne o fedeltà. In virtù di tale disciplina, i marketplac­e saranno ora costretti a rivelare qualsiasi tipo di trattament­o differenzi­ato e di favore eventualme­nte applicato a determinat­i prodotti, oltre che a chiarire i criteri di posizionam­ento degli stessi beni all’interno dei motori di ricerca presenti nelle piattaform­e.

Eveniamo,quindi,allimite-nonda poco - già descritto: il Regolament­o rimane sostanzial­mente una disciplina che detta obblighi informativ­i senza agire concretame­nte ed in via sanzionato­riasuevent­ualiabusid­iposizione dominante;perquestom­otivolaCom­missione europea si è già riservata di valutarel’emanazione­dinuovedis­posizioni per definire e sanzionare una serie di condotte vietate, non solo a tutela dei commercian­ti on-line ma anche, lo si ripete, dei consumator­i finali.

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