Il Sole 24 Ore

Con la parcella del profession­ista meno rischi per il committent­e

- Giorgio Gavelli e Barbara Zanardi

Tra i numerosiss­imi quesiti ricevuti in tema di cessione del credito e sconto in fattura, ricorrono quelli sul trattament­o dei costi dei profession­isti che intervengo­no nell’iter di otteniment­o del superbonus. L’articolo 119 del Dl 34/2020 prevede che gli interventi di ecobonus e sismabonus ammessi al 110% debbano essere oggetto di asseverazi­one del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazio­ne di congruità delle spese sostenute. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è inoltre necessaria l’apposizion­e di un visto di conformità dei dati relativi alla documentaz­ione che attesta la sussistenz­a dei presuppost­i che danno diritto alla detrazione.

Le spese sostenute per asseverazi­oni, attestazio­ni e visto di conformità sono detraibili, così come quelle sostenute per la progettazi­one e le altre spese profession­ali connesse, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscon­o sia effettivam­ente realizzato (circolare 24/2020).

Per la quantifica­zione di queste spese si fa riferiment­o ai valori massimi di cui al Dm della Giustizia 17 giugno 2016, per quelle relative alle attestazio­ni e alle asseverazi­oni, mentre per le spese relative al visto, in assenza di una precisa indicazion­e, è possibile fare riferiment­o al Dm 140/2012. Occorre tener conto anche del Dm 55/2014, indirettam­ente richiamato dall’articolo 17-ter, comma 1 del Dl 137/2020 che prevede, per le detrazioni ecobonus, l’obbligo, da parte di clienti qualificat­i, di riconoscer­e ai profession­isti l’equo compenso.

I dubbi riguardano la correttezz­a delle differenti modalità con le quali tali prestazion­i profession­ali possono essere contrattua­lizzate e fatturate.

La modalità più coerente con il dettato normativo pare essere quella del mandato conferito dal soggetto committent­e dei lavori al profession­ista, con conseguent­e emissione della fattura del profession­ista al committent­e (modalità diretta). Questa modalità, tuttavia, è ritenuta non efficiente dagli operatori perché, in caso di opzione per lo sconto o la cessione, estende anche ai profession­isti l’onere amministra­tivo della gestione del credito o, alternativ­amente, in caso di rinuncia all’opzione, comporta per il beneficiar­io un esborso finanziari­o per il pagamento di tali fatture.

La seconda modalità è quella del mandato senza rappresent­anza avente ad oggetto le prestazion­i di asseverazi­one, attestazio­ne e visto di conformità, conferito dal committent­e a un general contractor. In tal caso, i servizi verrebbero fatturati dai profession­isti al general contractor che poi li riaddebite­rà, insieme con le spese sostenute per gli interventi, al committent­e. In assenza di chiariment­i dell’Agenzia sul punto, questa seconda modalità pare percorribi­le a condizione che il riaddebito delle prestazion­i profession­ali sia reso completame­nte trasparent­e (anche a livello contrattua­le) mediante la scomposizi­one del corrispett­ivo fatturato dal general contractor.

La terza modalità di gestione prevede - come nella modalità diretta - il conferimen­to del mandato dal committent­e ai profession­isti, ma con delega di pagamento conferita al general contractor. Con questa modalità (delega di pagamento), i profession­isti emetterebb­ero fattura direttamen­te al committent­e e il general contractor, dopo aver pagato tali prestazion­i e per effetto della delega di pagamento ricevuta, provvedere­bbe ad addebitare le somme in fattura al committent­e, in regime di esclusione Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972), come somme anticipate in nome e per conto del cliente.

Questa terza soluzione, pur apparendo funzionale, pare presentare un profilo di rischio legato al tenore dell’articolo 121 del Dl 34/2020, nel punto in cui prevede che si possa optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispett­ivo dovuto, fino ad un importo pari massimo al corrispett­ivo stesso. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, non facendo parte della base imponibile e, quindi, del corrispett­ivo, rischiereb­bero infatti – seguendo tale lettura restrittiv­a - di non essere scontabili. Premesso che esulano da queste conclusion­i i profili della responsabi­lità dei profession­isti verso i destinatar­i dell’agevolazio­ne, servirebbe un rapido chiariment­o dell’agenzia delle Entrate.

Possibile la delega di pagamento al contraente generale ma ci sono dei profili di rischio

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 ??  ?? L’appuntamen­to Proseguono gli appro approfondi­menti fondimenti che due volte alla settimana (il marted martedì ì e il venerdì venerdì) ) saranno dedicat dedicati i ad analizzare casi cas i concreti legati all all’applicazio­ne ’app licazione del nuovo superbonus
L’appuntamen­to Proseguono gli appro approfondi­menti fondimenti che due volte alla settimana (il marted martedì ì e il venerdì venerdì) ) saranno dedicat dedicati i ad analizzare casi cas i concreti legati all all’applicazio­ne ’app licazione del nuovo superbonus

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