Il Sole 24 Ore

Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020

- Angelo Busani

Le perdite che il legislator­e osserva (nell’articolo 6 del Dl 23/2020) al fine di consentirn­e il congelamen­to e il rinvio dei provvedime­nti inerenti al loro ripianamen­to sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l’adozione di provvedime­nti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessat­e adottino immediatam­ente decisioni di ripianamen­to o di scioglimen­to.

È quanto ritiene il Mise nella circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione a un quesito formulato nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020 e che ottiene risposta quando la norma in questione è stata radicalmen­te modificata dall’articolo 1, comma 266, della legge 178/2020.

Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenzia­le riferita anche alle perdite del 2019.

La lettura del Mise appare troppo restrittiv­a, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzion­e che la normativa emergenzia­le debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziari­e verificate­si nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamen­to delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamen­to e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenzia­le.

La sospension­e non impedisce alle società di intervenir­e o di decidere lo scioglimen­to

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