Ripiano entro 5 anni solo per le perdite 2020
Le perdite che il legislatore osserva (nell’articolo 6 del Dl 23/2020) al fine di consentirne il congelamento e il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che impongono l’adozione di provvedimenti in ordine alle perdite non impedisce che le società interessate adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento.
È quanto ritiene il Mise nella circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione a un quesito formulato nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020 e che ottiene risposta quando la norma in questione è stata radicalmente modificata dall’articolo 1, comma 266, della legge 178/2020.
Il Mise afferma dunque che il nuovo articolo 6 del Dl 23/2020 induce a ritenere che il testo previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente e accertate in bilanci approvati dopo il 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Dl 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche alle perdite del 2019.
La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata nel vigore del previgente testo dell’articolo 6 del Dl 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale.
La sospensione non impedisce alle società di intervenire o di decidere lo scioglimento