Il Sole 24 Ore

6 Contributo zone rosse

- — Gian Paolo Ranocchi 1 – continua

Agli operatori che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 del decreto Ristori-bis (tra cui le attività di retail del settore moda) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentual­i riportate nella medesima tabella e con applicazio­ne delle disposizio­ni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl 137/20. Per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo del decreto Rilancio, l’indennizzo è riconosciu­to previa presentazi­one di apposita istanza. Posto che per accedere al beneficio è richiesto il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa ”, si ritiene che una società con domicilio fiscale scale (( sedese delegale) legale) iinnuunana­rreg ioneegi on enn onon ““rossa ”,rossa ”, mm a a con vari punti vendita in regioni “rosse” possa chiedere il contributo limitatame­nte alle differenze di fatturato e corrispett­ivi dei punti vendita ubicati in “zone rosse”, risultanti dalla visura camerale ed anche sede di lavoro di personale alle dipendenze della società. L'agenzia delle Entrate ha tuttavia inviato la seguente comunicazi­one: «Erogazione automatica maggiorazi­one zone rosse - Non effettuata per domicilio non appartenen­te alla regione per la quale sono previsti i ristori». Come va interpreta­ta? Come deve agire ora il contribuen­te?

Al momento mancano chiariment­i in merito alla questione giustament­e posta. L'articolo 1-bis della legge 176/20 riconosce il diritto al contributo a fondo perduto “Ristori” ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in zone “rosse”.

Non è dato però sapere come si debbano regolare i soggetti “multi-punto” e in particolar­e chi si trova in situazioni analoghe al caso segnalato (domicilio fiscale in zona non “rossa” e sede operativa in “zona rossa”). A parere di chi scrive il contributo in questi casi dovrebbe spettare stante il fatto che l’articolo 1-bis parla di “domicilio fiscale o la sede operativa”. Sul punto sono auspicabil­i chiariment­i da parte delle Entrate.

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