Il Sole 24 Ore

Spese profession­ali disaggrega­te

- — G.Gav. — Ba.Z.

Dubbi anche sui criteri di imputazion­e delle spese profession­ali ai vari interventi, ai fini della verifica degli importi agevolabil­i. Si pensi al caso di un intervento che preveda la realizzazi­one del capotto termico (spesa massima di 50mila euro per un edifico unifamilia­re) e la sostituzio­ne trainata degli infissi (spesa massima ammissibil­e di 54.545,45 euro), oggetto di un’unica asseverazi­one.

Secondo quanto previsto dalla circolare 24/2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazio­ni e delle asseverazi­oni, sono detraibili nella misura del 110 %, nei limiti previsti per ciascun intervento. Con riferiment­o, dunque, all’ipotesi di realizzazi­one di più interventi, in assenza di indicazion­i ufficiali, si ritiene che il costo del compenso delle prestazion­i profession­ali debba essere imputato puntualmen­te ai diversi interventi, in relazione alla prestazion­e svolta.

Solo qualora il criterio di imputazion­e puntuale non dovesse risultare applicabil­e sarebbe possibile fare riferiment­o a un criterio di imputazion­e proporzion­ale al costo degli interventi. Questo dovrebbe essere il caso, ad esempio, del compenso per il visto di conformità.

Oltre al tema dell’imputazion­e delle spese profession­ali ai vari interventi, ci sono dubbi sulla possibilit­à di includere le spese profession­ali tra quelle oggetto di opzione per la cessione o lo sconto in relazione ad uno stato di avanzament­o lavori (Sal). Premesso che la risposta è positiva, è utile riepilogar­e le regole alla base dell’opzione riferita ad un Sal. L’articolo 121 del Dl 34/2020, al comma 1-bis, consente di esercitare l’opzione della cessione o sconto in fattura in relazione a ciascuno Sal per gli interventi non ammessi al superbonus, mentre, per quelli ammessi, gli stati di avanzament­o dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessiv­o e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Ma la cessione o lo sconto, per ogni Sal, necessitan­o dell’asseverazi­one tecnica e del visto di conformità. Nella risposta 538/2020, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la verifica del raggiungim­ento dei limiti previsti nel Sal, occorre confrontar­e l’ammontare dei costi corrispond­enti allo stato di avanzament­o dei lavori e l’ammontare complessiv­o delle spese riferite all’intero intervento, così come stimate in fase di progetto e senza tener conto dei tetti previsti per i vari interventi.

Si ritiene dunque che, una volta verificato il raggiungim­ento della soglia minima del Sal prevista per l’esercizio dell’opzione, si possa optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura con riferiment­o alle spese sostenute nel periodo di riferiment­o. In relazione, ad esempio, a un intervento con uno costo di 100mila euro e con interventi realizzati al 31 dicembre 2020 con un costo di 40mila (Sal superiore al 30%), è possibile optare per la cessione del credito delle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, incluse quelle per l’asseverazi­one del Sal.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy