Brexit, operatori Uk con identificativo Iva o rappresentante
Ammessa l’alternatività Si può conservare l’opzione precedente al 1° gennaio
Gli operatori Uk che effettuano in Italia operazioni soggette a Iva possono operare alternativamente tramite un rappresentante fiscale o tramite identificazione diretta, in quanto il nuovo accordo con l’Ue prevede, come per gli Stati membri, delle specifiche regole di cooperazione e assistenza reciproca. Inoltre, per i soggetti Uk già identificati ai fini Iva in Italia o che hanno già nominato un rappresentante fiscale possono continuare a operare con tali modalità senza alcun particolare adempimento. È in sintesi quanto indicato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 7/E/2021 datata 1° febbraio.
La risoluzione pone fine alle incertezze create da una precedente risposta pubblicata il 7 gennaio scorso sul sito dell’Agenzia con cui veniva specificato che, in attesa di chiarire in modo puntuale la portata dei nuovi accordi commerciali, gli operatori Uk dovevano, anche se già identificati in modo diretto in Italia, cancellare tale identificazione e nominarsi un rappresentante fiscale.
Dal 1° gennaio 2021 Uk ha lasciato definitivamente l’Unione europea ed è a tutti gli effetti un Paese terzo. Questa nuova posizione genera come diretta conseguenza il superamento di procedure prima applicabili in quanto Stato membro.
La materia Iva, al di là delle previsioni contenute negli accordi (sia in quello di recesso che il nuovo accordo commerciale), è sicuramente una delle più colpite da questo sostanziale cambiamento.
In relazione alla fattispecie che qui interessa l’Agenzia specifica che un soggetto non residente - Ue o extra Ue – che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva può adempiere ai relativi obblighi e esercitare i connessi diritti, in base al combinato disposto degli articoli 17 e 35-ter del Dpr 633/72, o nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato ovvero identificandosi direttamente.
In particolare, per i soggetti extra-Ue, che svolgono attività d’impresa, arte o professione in un Paese terzo la possibilità di utilizzare l’identificazione diretta è condizionata al fatto che il Paese terzo di stabilimento abbia concluso con l’Ue un accordo che preveda l’obbligo di fornire in modo reciproco una assistenza in materia di imposte indirette conforme a quanto stabilito nelle direttive 76/308/Cee, 77/799/Cee e dal regolamento 218/92/Ce.
Nel caso di Uk, l’Agenzia rileva che l’accordo commerciale concluso tra le due parti (Uk e Ue) il 24 dicembre 2020 e entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 contiene uno specifico protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
Il protocollo prevede, in modo analogo a quanto disciplinato dagli accordi tra Stati membri, che Uk deve fornire le seguenti forme di assistenza: richiesta d’informazioni, richiesta di informazioni automatica, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.
Proprio queste previsioni hanno convinto l’Agenzia ad abilitare gli operatori Uk a scegliere tra identificazione diretta e rappresentanza.