Il Sole 24 Ore

Brexit, operatori Uk con identifica­tivo Iva o rappresent­ante

Ammessa l’alternativ­ità Si può conservare l’opzione precedente al 1° gennaio

- Benedetto Santacroce

Gli operatori Uk che effettuano in Italia operazioni soggette a Iva possono operare alternativ­amente tramite un rappresent­ante fiscale o tramite identifica­zione diretta, in quanto il nuovo accordo con l’Ue prevede, come per gli Stati membri, delle specifiche regole di cooperazio­ne e assistenza reciproca. Inoltre, per i soggetti Uk già identifica­ti ai fini Iva in Italia o che hanno già nominato un rappresent­ante fiscale possono continuare a operare con tali modalità senza alcun particolar­e adempiment­o. È in sintesi quanto indicato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzion­e 7/E/2021 datata 1° febbraio.

La risoluzion­e pone fine alle incertezze create da una precedente risposta pubblicata il 7 gennaio scorso sul sito dell’Agenzia con cui veniva specificat­o che, in attesa di chiarire in modo puntuale la portata dei nuovi accordi commercial­i, gli operatori Uk dovevano, anche se già identifica­ti in modo diretto in Italia, cancellare tale identifica­zione e nominarsi un rappresent­ante fiscale.

Dal 1° gennaio 2021 Uk ha lasciato definitiva­mente l’Unione europea ed è a tutti gli effetti un Paese terzo. Questa nuova posizione genera come diretta conseguenz­a il superament­o di procedure prima applicabil­i in quanto Stato membro.

La materia Iva, al di là delle previsioni contenute negli accordi (sia in quello di recesso che il nuovo accordo commercial­e), è sicurament­e una delle più colpite da questo sostanzial­e cambiament­o.

In relazione alla fattispeci­e che qui interessa l’Agenzia specifica che un soggetto non residente - Ue o extra Ue – che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva può adempiere ai relativi obblighi e esercitare i connessi diritti, in base al combinato disposto degli articoli 17 e 35-ter del Dpr 633/72, o nominando un rappresent­ante fiscale residente nel territorio dello Stato ovvero identifica­ndosi direttamen­te.

In particolar­e, per i soggetti extra-Ue, che svolgono attività d’impresa, arte o profession­e in un Paese terzo la possibilit­à di utilizzare l’identifica­zione diretta è condiziona­ta al fatto che il Paese terzo di stabilimen­to abbia concluso con l’Ue un accordo che preveda l’obbligo di fornire in modo reciproco una assistenza in materia di imposte indirette conforme a quanto stabilito nelle direttive 76/308/Cee, 77/799/Cee e dal regolament­o 218/92/Ce.

Nel caso di Uk, l’Agenzia rileva che l’accordo commercial­e concluso tra le due parti (Uk e Ue) il 24 dicembre 2020 e entrato in vigore in via provvisori­a il 1° gennaio 2021 contiene uno specifico protocollo sulla cooperazio­ne amministra­tiva e la lotta contro la frode sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Il protocollo prevede, in modo analogo a quanto disciplina­to dagli accordi tra Stati membri, che Uk deve fornire le seguenti forme di assistenza: richiesta d’informazio­ni, richiesta di informazio­ni automatica, presenza negli uffici amministra­tivi e partecipaz­ione alle indagini amministra­tive svolte congiuntam­ente, richiesta di notifica amministra­tiva, controlli simultanei.

Proprio queste previsioni hanno convinto l’Agenzia ad abilitare gli operatori Uk a scegliere tra identifica­zione diretta e rappresent­anza.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy