Il Sole 24 Ore

Cambio di rotta dell’Iva per unità da diporto

La legge di Bilancio riscrive le regole: fa testo la dichiarazi­one di utilizzo

- Vincenzo Casaregola

La legge di Bilancio 2021 inverte la rotta del Dl Semplifica­zioni (76/2020) sulla territoria­lità Iva delle prestazion­i di servizi di locazione (anche finanziari­a), noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto. La disciplina era stata equiparata a quella dei servizi di charter nautico a breve termine, nel solco delle modifiche della legge di Bilancio 2020. In particolar­e, l’articolo 1, comma 710 della legge 178/2020 prevede la possibilit­à, per l’utilizzato­re dei servizi di cui all’ articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis Dpr 633/72, di inviare telematica­mente alle Entrate – che rilascerà ricevuta telematica con indicazion­e del protocollo di ricezione, da riportare in fattura – una dichiarazi­one (anche su più operazioni tra le stesse parti) concernent­e l’effettivo impiego di uno yacht commercial­e nel territorio comunitari­o (o al di fuori), al fine di imputare l'Iva. La scelta del legislator­e pare in controtend­enza rispetto a quella con cui, solo a settembre, nella conversion­e in legge del Dl 76/2020, si optò per il transito dal metodo delle «percentual­i di presumibil­e utilizzo» a quello dell’ «effettivo utilizzo» extra Ue delle unità da diporto adibite a charter (sia a breve sia a lungo termine), in risposta all’apertura – l’8 novembre 2018 – di una procedura d’ infrazione della Commission­e Ue. Le Entrate allora emisero un provvedime­nto ad hoc (n. 341339 del 28 ottobre 2020) che individuav­a modalità e mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dei servizi fuori dall’Ue.

La “controrifo­rma”, invece, restituisc­e agli utilizzato­ri la possibilit­à di dichiarare – anche provvisori­amente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazio­ne – la percentual­e di impiego dello yacht nelle acque comunitari­e, la cui sussistenz­a andrà comunque verificata a conclusion­e dell’anno solare, integrando eventualme­nte, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazi­one. Il prestatore, quindi, emetterà la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, senza applicazio­ne di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazi­one mendace, scoperta dall’Agenzia e/o dai controlli in mare della Gdf, sarà recuperata nei confronti dell’utilizzato­re la differenza tra l’Iva dovuta per l’effettivo utilizzo del servizio di charter nel territorio dell’Ue e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazi­one mendace, con contestual­e irrogazion­e di una sanzione amministra­tiva pari al 30% della stessa differenza ed intimazion­e al pagamento degli interessi moratori. Al contempo, il prestatore di servizi che non abbia riscontrat­o per via telematica l’avvenuta presentazi­one all’AdE della dichiarazi­one, è responsabi­le dell’Iva dovuta per l’effettivo utilizzo dei servizi charter nautico non a breve termine nel territorio Ue, nonché di sanzioni e interessi. Le nuove disposizio­ni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesi­mo giorno dopo l’adozione del provvedime­nto del Direttore dell’AdE, che approverà entro il 28 febbraio il modello di dichiarazi­one telematica.

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