Cambio di rotta dell’Iva per unità da diporto
La legge di Bilancio riscrive le regole: fa testo la dichiarazione di utilizzo
La legge di Bilancio 2021 inverte la rotta del Dl Semplificazioni (76/2020) sulla territorialità Iva delle prestazioni di servizi di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili non a breve termine di unità da diporto. La disciplina era stata equiparata a quella dei servizi di charter nautico a breve termine, nel solco delle modifiche della legge di Bilancio 2020. In particolare, l’articolo 1, comma 710 della legge 178/2020 prevede la possibilità, per l’utilizzatore dei servizi di cui all’ articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis Dpr 633/72, di inviare telematicamente alle Entrate – che rilascerà ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione, da riportare in fattura – una dichiarazione (anche su più operazioni tra le stesse parti) concernente l’effettivo impiego di uno yacht commerciale nel territorio comunitario (o al di fuori), al fine di imputare l'Iva. La scelta del legislatore pare in controtendenza rispetto a quella con cui, solo a settembre, nella conversione in legge del Dl 76/2020, si optò per il transito dal metodo delle «percentuali di presumibile utilizzo» a quello dell’ «effettivo utilizzo» extra Ue delle unità da diporto adibite a charter (sia a breve sia a lungo termine), in risposta all’apertura – l’8 novembre 2018 – di una procedura d’ infrazione della Commissione Ue. Le Entrate allora emisero un provvedimento ad hoc (n. 341339 del 28 ottobre 2020) che individuava modalità e mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dei servizi fuori dall’Ue.
La “controriforma”, invece, restituisce agli utilizzatori la possibilità di dichiarare – anche provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione – la percentuale di impiego dello yacht nelle acque comunitarie, la cui sussistenza andrà comunque verificata a conclusione dell’anno solare, integrando eventualmente, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione. Il prestatore, quindi, emetterà la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, scoperta dall’Agenzia e/o dai controlli in mare della Gdf, sarà recuperata nei confronti dell’utilizzatore la differenza tra l’Iva dovuta per l’effettivo utilizzo del servizio di charter nel territorio dell’Ue e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa differenza ed intimazione al pagamento degli interessi moratori. Al contempo, il prestatore di servizi che non abbia riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’AdE della dichiarazione, è responsabile dell’Iva dovuta per l’effettivo utilizzo dei servizi charter nautico non a breve termine nel territorio Ue, nonché di sanzioni e interessi. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno dopo l’adozione del provvedimento del Direttore dell’AdE, che approverà entro il 28 febbraio il modello di dichiarazione telematica.