Il Sole 24 Ore

Statuti non profit, attività descritte in modo libero

Devono però essere riconducib­ili alle categorie ex articolo 5 del Dlgs 117/17

- Alessandro Balti Gabriele Sepio

Nessun obbligo per gli enti del Terzo settore (Ets) di riprodurre nel proprio atto costitutiv­o/statuto l’esatto contenuto dell’articolo 5 del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore o Cts) al fine di individuar­e le attività svolte. Questo il chiariment­o, che in vista dell’operativit­à del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), arriva dal Consiglio notarile di Milano con la massima n.6.

Con il documento viene riproposto un tema di grande interesse per gli enti che si apprestano ad accedere al Runts e su cui lo stesso ministero del Lavoro (si vedano la nota 3650 del 12 aprile 2019 e la 4477 del 22 maggio 2020) era intervenut­o escludendo di fatto il richiamo statutario per relationem alle attività descritte dall’articolo 5.

Sul punto, è bene ricordare che lo stesso Codice del terzo settore individua cinque requisiti necessari per assumere la qualifica di Ets, uno dei quali è proprio l’esercizio da parte dell’ente di una o più attività di interesse generale indicate nell’articolo 5.

Un elenco questo tassativo che ricomprend­e 26 ambiti identifica­ti ciascuno con una lettera dell’alfabeto e c che, he, come precisato nell nella a stessa massima, consente di verificare se sussistano i requisiti per assumere la qualifica di Ets e se vi sia conformità tra l’attività effettivam­ente svolta e quella dichiarata nell’atto costitutiv­o.

La corretta individuaz­ione delle attività di interesse generale nello statuto, infatti, consente da un lato di far conoscere l’ente a coloro che intendono aderirvi o che vogliano finanziarl­o.

Dall’altro, l’identifica­zione delle attività svolte risulta necessaria per poter applicare le agevolazio­ni fiscali previste dal Codice del Terzo settore.

Partendo da tali presuppost­i, il Consiglio notarile non ritiene necessario che l’ente individui le attività di interesse generale riscrivend­o nell’atto costitutiv­o o nello Statuto l’esatto contenuto letterale di una o più delle lettere dell’articolo 5.

La formulazio­ne lessicale scelta nella redazione dell’oggetto sociale potrebbe, quindi, discostars­i da quella legislativ­a, a condizione che sia comunque a essa concettual­mente riconducib­ile. In quest’ultimo caso sarà necessario porre molta attenzione alla descrizion­e dell'attività che potrebbe essere, dunque, ulteriorme­nte specificat­a nel dettaglio limitandon­e o circoscriv­endone l'ambito.

Come osservato nella massima, in assenza di specifici divieti del Codice del terzo settore, sarà possibile indicare nell’atto costitutiv­o solo alcune delle molteplici attività elencate da alcune lettere dell’articolo 5.

Si pensi per esempio alla lettera e) dell’articolo 5 che individua tra le possibili attività non solo gli interventi/servizi finalizzat­i alla salvaguard­ia e al mig migliorame­nto lioramento d delle elle condizioni condizioni ambientali ambientali ma anche la tutela degli animali e prevenzion­e del randagismo.

In questo caso, secondo il condivisib­ile orientamen­to notarile, sarà quindi possibile indicare la sola attività di interesse generale effettivam­ente svolta evitando così di creare un’immagine distorta dell’Ets con possibile elusione degli obblighi di trasparenz­a.

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