Il Sole 24 Ore

Bonus vacanze indebito restituito nel 730

L’importo sfruttato per errore si può sanare senza sanzioni e interessi

- Giuse Giuseppepp e MorinaMori­n a To Toninonin o MorinaM o rin a

Fisco generoso con i contribuen­ti che hanno indebitame­nte fruito del bonus vacanze, a causa di un errore nella compilazio­ne del modello Isee (indicatore della situazione economica equivalent­e). L’errore si può sanare nel 730 o nel modello Redditi senza pagare alcuna penalità. Per l’agenzia delle Entrate (risposta 66/2021), l’importo del tax credit vacanze indebitame­nte fruito può essere restituito, senza sanzioni e senza interessi, in sede di presentazi­one del 730/2021 o Redditi persone fisiche, per il 2020. L’importo non spettante, totalmente o parzialmen­te, andrà a incrementa­re il debito Irpef dovuto per l’anno 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta o da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo 4001), o a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta o da usare in compensazi­one) maturato per lo stesso periodo d’imposta.

Il Il bonus bonus vacanze, previsto dall’ articolo 176 del Dl 34/2020, è riconosciu­to, per gli anni 2020 e 2021, ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, non superiore a 40mila euro, utilizzabi­le, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturism­o e dai bed breakfast in possesso dei titoli prescritti scritti dalla dalla normativa nazionale nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Il credito è utilizzabi­le, esclusivam­ente nella misura dell’ 80%, 80% , sotto forma di sconto sul corrispett­ivo dovuto e per il 20% in forma forma di detrazione d’ impostad’ imposta in sede di dichiarazi­one dei redditi da p parte arte dell’avente d e ll ’avente diritto. d iritto.

Per la restituzio­ne del bonus non spettante, nel modello 730/2021, al rigo E83 («Altre detrazioni»), si deve indicare, con il codice 4, «l’importo del credito d’imposta vacanze non spettante, totalmente o parzialmen­te, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno». Le stesse regole valgono per i contribuen­ti che presentano il modello Redditi persone fisiche, che dovranno indicare l’importo nel quadro RN («Determinaz­ione dell’Irpef») al rigo RN41, colonna 3 («restituzio­ne Bonus vacanze»).

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