Il Sole 24 Ore

Sismabonus con ecobonus possibili con spese separate

Il cumulo di agevolazio­ni va supportato indicando distintame­nte gli esborsi

- Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

Il cosiddetto “sismabonus acquisti” di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del Dl 16/ 2013 – anche nella forma maggiorata del sduperbonu­s al 110% in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi – è compatibil­e con la detrazione ecobonus sui lavori qualificat­i di risparmio energetico realizzati dalla società che ha eseguito l’intervento di ricostruzi­one e demolizion­e delle unità immobiliar­i, a condizione che si possa identifica­re con certezza le spese sostenute per tali lavori.

È una delle risposte fornite ieri dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 70. Che non vi sia alternativ­ità tra sismabonus ed ecobonus ( a condizione di tenere una distinta contabiliz­zazione) è noto da tempo ed è reso palese anche dal testo dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Meno chiara era la compatibil­ità tra il “sismabonus acquisiti” ( che spetta all’acquirente sulla spesa sostenuta per l’acquisto dell’unità immobiliar­e, nei limiti di 96mila euro) e l’ecobonus, che spetta alla società che ricostruis­ce e vende tale unità immobiliar­e.

La risposta è positiva, anche perché l’intervento dell’immobiliar­e, pur se operato con criteri antisismic­i, avrebbe potuto essere realizzato senza gli ulteriori interventi di risparmio energetico. Se vengono realizzati è giusto che siamo anch’essi agevolati, purché distintame­nte contabiliz­zati. Fuori dal superbonus, tutto questo può avvenire anche su immobili non abitativi e se l’acquirente è una impresa, indipenden­temente che l’immobile rappresent­i per lei un bene patrimonia­le, strumental­e o un bene merce ( risoluzion­e 34/ E/ 2020).

Purtroppo, però, l’Agenzia conferma che il rogito deve sempre intervenir­e entro il 31 dicembre 2021 ( attualment­e 30 giugno 2022 per il superbonus) nonostante la risposta a interpello 5/ E/ 2020 e la circolare 30/ E/ 2020 ammettano la detrazione su acconti pagati a fronte di contratto preliminar­e registrato.

Con la risposta 71 l’Agenzia conferma l’applicazio­ne del sismabonus acquisti in presenza di unità immobiliar­i costruite partendo dalla demolizion­e di un edificio esistente iniziata nel 2018 e la successiva realizzazi­one di una nuova palazzina residenzia­le. L’Agenzia torna sulla questione della asseverazi­one iniziale ( articolo 3 del Dm 58/ 2017) che non è stata presentata alla richiesta del titolo abilitativ­o; tale circostanz­a non preclude il diritto alla detrazione del 110% se la predetta asseverazi­one sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito oggetto di riduzione del rischio sismico.

La risposta 76 si occupa invece della cessione del credito da risparmio energetico e sisma bonus precedente alla normativa del 110% ( articolo 14 e 16 del Dl 63/ 2020). L'Agenzia ricorda il perimetro ristretto dei soggetti ai quali è consentito cedere il credito; infatti occorre un collegamen­to con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Nella fattispeci­e si trattava di un fornitore e la cessione è stata ammessa anche per un importo superiore al debito di fornitura.

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