Le Aps inserite nel registro con il controllo sugli statuti
Associazioni di promozione sociale: modifiche facilitate entro il 31 marzo
Per le associazioni di promozione sociale (Aps) il termine del 31 marzo 2021 segna una deadline importante in vista anche della messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Tali categorie di enti, infatti, sono chiamate ad effettuare delle scelte ben precise nell'ottica di adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) potendo beneficiare, entro la citata scadenza, delle maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria.
Per le Aps iscritte negli attuali registri, infatti, il momento dell'istituzione del Runts fa scattare una procedura automatica di “migrazione” nella rispettiva sezione, con un controllo sugli Statuti che verrà effettuato da parte degli Uffici competenti. Pertanto, sarà necessario effettuare l'adeguamento in tempo utile per la “migrazione”, pena la perdita della qualifica. Le Aps potranno certamente modificare i propri statuti anche dopo il 31 marzo ma con le maggioranze dell'assemblea straordinaria, prestando comunque attenzione alla messa in funzione del Runts prevista per aprile.
Nel modificare i propri statuti per renderli complian talle disposizioni del Codice del Terzo settore, accanto all'obbligo relativo alla denominazione, dovranno essere individuate una o più attività di interesse generale tra quelle dell'articolo 5 del Cts. In questo caso, come precisato anche dal Consiglio notarile di Milano con la massima n .6 dello scorso 1° febbraio, non è necessarioche l' ente individui le attività di interesse generale riscrivendo il contenuto di una o più delle lettere dell'articolo 5. La formulazione lessicale scelta nella redazione dell' oggetto sociale può discostarsi da quella legislativa a condizione che sia ad essa riconducibile. In questo modo, potrà essere specificata l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta dall'articolo 5 del Cts, limitandone l'ambito o addirittura descrivendola.
Le Aps, inoltre, saranno tenute ad individuare i destinatari a cui rivolgere la propria attività, ovvero in prevalenza associati, loro familiari o terzi, che dovrà necessariamente essere esercitata con l'apporto prevalente dei volontari associati. In questo caso, sarà opportuno per le Aps individuare nello statuto l'organo competente a deliberare in merito ai rimborsi spese per i volontari, con particolare riferimento alla preventiva determinazione dei relativi limiti massimi e condizioni, nonché alle eventuali tipologie di attività per le quali sia ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione, nei limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili (articolo 17 Cts)
In questa fase transitoria va altresì considerato che restano in vigore, nelle more dell'operatività del Runts, le norme procedimentali previste per l'iscrizione negli attuali registri di settore, che fanno ancora riferimento alla previgente disciplina sulle Aps. Sarà quindi opportuno, ai fini dell'adeguamento, prestare attenzione anche ai requisiti della legge 383/2000 seppur, come precisato dal ministero, le Regioni competenti nell'esaminare le richieste dovranno tenere in giusta considerazione l'imminente passaggio di tali enti nel Terzo settore (nota ministeriale n. 12411/2020).
Infine, sotto il profilo fiscale, lo Statuto dovrà continuare a rispettare i requisiti statutari previsti ai fini della de commercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e familiari per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ai fini Ires, infatti, fino all' autorizzazione della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali restano in vigore le disposizioni dell' articolo 148, comma 7 del Tu ir,chep re vedono alcune clausole statutarie aggiuntive rispetto a quelle del Cts. Tali clausole, peraltro, dovranno essere in ogni caso rispettate da quelle associazioni di promozione sociale che intendano continuare a fruire, anche in futuro, delle analoghe ipotesi di de commercializzazione ai fini Iva (articolo 4, comma 8, del Dpr 633/1972). In tal senso, ad esempio, per fruire delle agevolazioni fiscali lo Statuto dovrà rispettare il principio del voto singolo, mentre ilCts consentirebbe, invia generale, di attribuire più voti agli enti del Terzo settore associati, sino a un massimo di 5.