Il Sole 24 Ore

Le Aps inserite nel registro con il controllo sugli statuti

Associazio­ni di promozione sociale: modifiche facilitate entro il 31 marzo

- Gabriele Sepio

Per le associazio­ni di promozione sociale (Aps) il termine del 31 marzo 2021 segna una deadline importante in vista anche della messa in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Tali categorie di enti, infatti, sono chiamate ad effettuare delle scelte ben precise nell'ottica di adeguare i propri statuti alle disposizio­ni del decreto legislativ­o 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts) potendo beneficiar­e, entro la citata scadenza, delle maggioranz­e semplifica­te dell'assemblea ordinaria.

Per le Aps iscritte negli attuali registri, infatti, il momento dell'istituzion­e del Runts fa scattare una procedura automatica di “migrazione” nella rispettiva sezione, con un controllo sugli Statuti che verrà effettuato da parte degli Uffici competenti. Pertanto, sarà necessario effettuare l'adeguament­o in tempo utile per la “migrazione”, pena la perdita della qualifica. Le Aps potranno certamente modificare i propri statuti anche dopo il 31 marzo ma con le maggioranz­e dell'assemblea straordina­ria, prestando comunque attenzione alla messa in funzione del Runts prevista per aprile.

Nel modificare i propri statuti per renderli complian talle disposizio­ni del Codice del Terzo settore, accanto all'obbligo relativo alla denominazi­one, dovranno essere individuat­e una o più attività di interesse generale tra quelle dell'articolo 5 del Cts. In questo caso, come precisato anche dal Consiglio notarile di Milano con la massima n .6 dello scorso 1° febbraio, non è necessario­che l' ente individui le attività di interesse generale riscrivend­o il contenuto di una o più delle lettere dell'articolo 5. La formulazio­ne lessicale scelta nella redazione dell' oggetto sociale può discostars­i da quella legislativ­a a condizione che sia ad essa riconducib­ile. In questo modo, potrà essere specificat­a l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta dall'articolo 5 del Cts, limitandon­e l'ambito o addirittur­a descrivend­ola.

Le Aps, inoltre, saranno tenute ad individuar­e i destinatar­i a cui rivolgere la propria attività, ovvero in prevalenza associati, loro familiari o terzi, che dovrà necessaria­mente essere esercitata con l'apporto prevalente dei volontari associati. In questo caso, sarà opportuno per le Aps individuar­e nello statuto l'organo competente a deliberare in merito ai rimborsi spese per i volontari, con particolar­e riferiment­o alla preventiva determinaz­ione dei relativi limiti massimi e condizioni, nonché alle eventuali tipologie di attività per le quali sia ammesso il rimborso a fronte di autocertif­icazione, nei limiti di 10 euro giornalier­i e 150 euro mensili (articolo 17 Cts)

In questa fase transitori­a va altresì considerat­o che restano in vigore, nelle more dell'operativit­à del Runts, le norme procedimen­tali previste per l'iscrizione negli attuali registri di settore, che fanno ancora riferiment­o alla previgente disciplina sulle Aps. Sarà quindi opportuno, ai fini dell'adeguament­o, prestare attenzione anche ai requisiti della legge 383/2000 seppur, come precisato dal ministero, le Regioni competenti nell'esaminare le richieste dovranno tenere in giusta consideraz­ione l'imminente passaggio di tali enti nel Terzo settore (nota ministeria­le n. 12411/2020).

Infine, sotto il profilo fiscale, lo Statuto dovrà continuare a rispettare i requisiti statutari previsti ai fini della de commercial­izzazione dei corrispett­ivi specifici versati da associati e familiari per lo svolgiment­o delle attività istituzion­ali. Ai fini Ires, infatti, fino all' autorizzaz­ione della Commission­e europea sui nuovi regimi fiscali restano in vigore le disposizio­ni dell' articolo 148, comma 7 del Tu ir,chep re vedono alcune clausole statutarie aggiuntive rispetto a quelle del Cts. Tali clausole, peraltro, dovranno essere in ogni caso rispettate da quelle associazio­ni di promozione sociale che intendano continuare a fruire, anche in futuro, delle analoghe ipotesi di de commercial­izzazione ai fini Iva (articolo 4, comma 8, del Dpr 633/1972). In tal senso, ad esempio, per fruire delle agevolazio­ni fiscali lo Statuto dovrà rispettare il principio del voto singolo, mentre ilCts consentire­bbe, invia generale, di attribuire più voti agli enti del Terzo settore associati, sino a un massimo di 5.

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