Sportivi impatriati regime agevolato vale anche per il passato
Il contributo per lo sport dilettantistico va versato entro il 15 marzo
Il Dpcm a lungo atteso sugli incentivi per gli sportivi professionisti impatriati ha confermato anche per il passato la validità del regime tributario di favore.
Contributo dello 0,5% per gli sportivi professionisti impatriati da versare entro il 15 marzo, procedura online e decadenza dai benefici in caso di mancati o insufficienti versamenti. Questi i principali aspetti operativi che emergono analizzando le previsioni dell’atteso Dpcm con cui sono stati definiti criteri e modalità per il versamento del contributo a seguito dell’adesione al regime fiscale speciale per gli sportivi che si trasferiscono in Italia (si veda Il Sole 24 Ore del 28 gennaio).
Procediamo con ordine. L’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies, Dlgs 147/2015 prevede un particolare regime tributario applicabile ad atleti, allenatori, direttori tecnicosportivi e preparatori atletici che operano nelle discipline professionistiche riconosciute dal Coni (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività lavorativa.
I campioni dello sport che rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione della norma possono beneficiare di un rilevante risparmio fiscale. I redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’Irpef nella misura del 50 per cento.
Le ricadute sono positive anche per le società sportive che possono contrattualizzare più agevolmente gli sportivi - italiani e stranieri - provenienti dall’estero.
L’adesione al regime comporta il versamento di un “contributo”, pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al sostegno dei settori giovanili delle federazioni di appartenenza. Il Dpcm è intervenuto per disciplinare gli aspetti tecnici riguardanti il versamento delle somme e gli adempimenti connessi.
In primo luogo, i soggetti tenuti a versare il contributo sarebbero gli sportivi non le società datrici di lavoro. A ciò sembra collegata la previsione per cui il versamento va fatto entro il termine per il saldo dell’Irpef relativa al periodo di imposta di riferimento (per il 2020, il 30 giugno 2021). Il pagamento si effettua mediante F24 ed è esclusa la compensazione di crediti fiscali.
Inoltre, “contestualmente al versamento”, i “soggetti optanti” comunicano al dipartimento per lo Sport, tramite apposita procedura su www.sport.governo.it, l’adesione al regime agevolato, la somma versata, i propri dati identificativi, quelli del datore di lavoro e della federazione di appartenenza. Il controllo è rimesso alle Entrate che provvede a comunicare al dipartimento per lo Sport, entro 60 giorni dalla scadenza per i versamenti, l’ammontare delle somme ricevute, nonché i dati indicati negli F24.
Quanto ai rapporti già in essere nel periodo d’imposta 2019, per cui le Entrate avevano sostenuto l’inapplicabilità degli incentivi nella circolare 33/E/2020, il Dpcm ne conferma la validità, ma prescrive il versamento dei relativi contributi entro il 15 marzo 2021. Il Dpcm era atteso da oltre un anno e mezzo, ma la scadenza fissata è vicina e ci si attende sia il provvedimento istitutivo del codice tributo sia la predisposizione dell’apposita sezione per la comunicazione online. L’eventuale omesso o insufficiente versamento comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione di sanzioni.