Il Sole 24 Ore

I congedi straordina­ri di pari passo con i Dpcm

Il supporto ai genitori rispecchia la chiusura delle scuole per l’emergenza

- Barbara Massara

È on line l’applicativ­o per compilare e presentare le domande di congedo per sospension­e della didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie delle cosiddette zone rosse, nonché quelle del congedo per la sospension­e della didattica in presenza nelle scuole e per la chiusura dei centri diurni a carattere assistenzi­ale dei figli disabili gravi.

Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 515/2021, pubblicato ieri, anticipato dalla circolare 2/2021 con cui l’ente aveva illustrato le regole delle due nuove casistiche di congedo connesso all’emergenza Covid-19 utilizzabi­li dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) anche nel 2021, secondo quanto disposto dall’articolo 22 bis del Dl 137/2020.

Si tratta in particolar­e del congedo per i genitori di figli frequentan­ti la seconda e terza classe di scuole secondarie, che in quanto site in una delle cosiddette Regioni Rosse hanno sospeso la didattica in presenza.

La seconda casistica è riservata a tutti i genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992 frequentan­ti scuole di ogni ordine e grado che abbiano sospeso la didattica in presenza, ovvero frequentan­ti centri diurni a carattere assistenzi­ale che siano stati chiusi.

Per quanto concerne la decorrenza del nuovo congedo, l’Inps era stato chiaro nel farla coincidere con la data del 9 novembre scorso, mentre con riferiment­o alla scadenza sussisteva­no dubbi, sebbene limitatame­nte al congedo riservato ai figli delle scuole medie, seconda e terza classe, situate nelle zone rosse (si veda «Il Sole 24 Ore» dello scorso 3 febbraio).

I dubbi nascevano dai riferiment­i normativi dell’articolo 22 bis del decreto Ristori, che si fermavano al Dpcm 3 novembre 2020, mentre nella circolare Inps 2/2021 era stato ricompreso anche il Dpcm 3 dicembre 2020. In ragione di ciò, prudenzial­mente si era ritenuto che la scadenza coincidess­e con quella di quest’ultimo provvedime­nto, cioè il 15 gennaio scorso. Poiché nel messaggio di ieri l’Inps estende i riferiment­i anche al Dpcm del 14 gennaio 2021, a questo punto è legittimo ritenere che possano essere richiesti periodi anche successivi, posto che quest’ultimo decreto decorre dal 16 gennaio e termina la sua efficacia il 5 marzo.

Anche per il congedo ai genitori di figli disabili gravi, nel messaggio n. 515 l’Inps fa riferiment­o ai provvedime­nti di sospension­e o chiusura delle scuole o dei centri diurni assistenzi­ali emessi in base dpcm succedutis­i da ottobre 2020 fino al 14 gennaio 2020.

Pertanto, a questo punto si dovrebbe poter dedurre che la scadenza di questi congedi è mobile, in quanto collegata in primis ai Dpcm che dispongono le rispettive sospension­i o chiusure delle scuole/centri diurni assistenzi­ali quali misure di contenimen­to dei contagi, nonché alle ordinanze con cui il Ministero della Salute classifica le diverse regioni italiane.

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