I congedi straordinari di pari passo con i Dpcm
Il supporto ai genitori rispecchia la chiusura delle scuole per l’emergenza
È on line l’applicativo per compilare e presentare le domande di congedo per sospensione della didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie delle cosiddette zone rosse, nonché quelle del congedo per la sospensione della didattica in presenza nelle scuole e per la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale dei figli disabili gravi.
Lo ha comunicato l’Inps con il messaggio n. 515/2021, pubblicato ieri, anticipato dalla circolare 2/2021 con cui l’ente aveva illustrato le regole delle due nuove casistiche di congedo connesso all’emergenza Covid-19 utilizzabili dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) anche nel 2021, secondo quanto disposto dall’articolo 22 bis del Dl 137/2020.
Si tratta in particolare del congedo per i genitori di figli frequentanti la seconda e terza classe di scuole secondarie, che in quanto site in una delle cosiddette Regioni Rosse hanno sospeso la didattica in presenza.
La seconda casistica è riservata a tutti i genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992 frequentanti scuole di ogni ordine e grado che abbiano sospeso la didattica in presenza, ovvero frequentanti centri diurni a carattere assistenziale che siano stati chiusi.
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo congedo, l’Inps era stato chiaro nel farla coincidere con la data del 9 novembre scorso, mentre con riferimento alla scadenza sussistevano dubbi, sebbene limitatamente al congedo riservato ai figli delle scuole medie, seconda e terza classe, situate nelle zone rosse (si veda «Il Sole 24 Ore» dello scorso 3 febbraio).
I dubbi nascevano dai riferimenti normativi dell’articolo 22 bis del decreto Ristori, che si fermavano al Dpcm 3 novembre 2020, mentre nella circolare Inps 2/2021 era stato ricompreso anche il Dpcm 3 dicembre 2020. In ragione di ciò, prudenzialmente si era ritenuto che la scadenza coincidesse con quella di quest’ultimo provvedimento, cioè il 15 gennaio scorso. Poiché nel messaggio di ieri l’Inps estende i riferimenti anche al Dpcm del 14 gennaio 2021, a questo punto è legittimo ritenere che possano essere richiesti periodi anche successivi, posto che quest’ultimo decreto decorre dal 16 gennaio e termina la sua efficacia il 5 marzo.
Anche per il congedo ai genitori di figli disabili gravi, nel messaggio n. 515 l’Inps fa riferimento ai provvedimenti di sospensione o chiusura delle scuole o dei centri diurni assistenziali emessi in base dpcm succedutisi da ottobre 2020 fino al 14 gennaio 2020.
Pertanto, a questo punto si dovrebbe poter dedurre che la scadenza di questi congedi è mobile, in quanto collegata in primis ai Dpcm che dispongono le rispettive sospensioni o chiusure delle scuole/centri diurni assistenziali quali misure di contenimento dei contagi, nonché alle ordinanze con cui il Ministero della Salute classifica le diverse regioni italiane.