Il Sole 24 Ore

Leveraged cash out legittimo se comporta minor carico fiscale

L’operazione non è elusiva perché ricorrono valide ragioni extrafisca­li Valorizzat­o l’impianto probatorio e il diritto di scelta del contribuen­te

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

Una operazione societaria di leveraged cash out non è elusiva se sussiste la prova delle valide ragioni extrafisca­li sottostant­i, secondo la sentenza Ctr Veneto 30/5/2021, depositata lo scorso 4 gennaio (presidente Prato, relatore Cimenti).

Il caso riguarda una operazione fondata sulla rivalutazi­one da parte del socio di maggioranz­a delle partecipaz­ioni possedute nella società e sul successivo acquisto, da parte di una società partecipat­a, di alcune delle azioni proprie.

La contestazi­one trae origine dalla qualificaz­ione come abusiva della sequenza negoziale compiuta dal contribuen­te: quest’ultimo, socio di maggioranz­a di una holding di partecipaz­ioni, ha rivalutato le proprie quote di maggioranz­a mediante il pagamento dell’imposta sostitutiv­a (articolo 5, legge 448/2001). Successiva­mente, la società acquistava parte di queste quote e veniva poi incorporat­a in altra società.

Secondo l’ufficio le operazioni societarie avrebbero avuto intento elusivo e abusivo: il contribuen­te avrebbe conseguito un vantaggio fiscale indebito perché, grazie alla rivalutazi­one effettuata, avrebbe affrancato la partecipaz­ione evitando di essere assoggetat­o alle ordinarie aliquote che si sarebbero dovute scontare, riconducen­dole non già a una figura negoziale tipica, bensì a un reddito di capitale.

Il contribuen­te ha impugnato l’avviso di accertamen­to, eccependo la violazione e falsa applicazio­ne dell’articolo 10-bis, della legge 212/2000 e il ricorso veniva accolto dai giudici di primo grado.

L’ufficio interponev­a appello, sull’assunto dell’esistenza di vantaggi fiscali indebiti dati dalla sottrazion­e alla tassazione di riferiment­o per la distribuzi­one dei dividendi.

L’articolo 10-bis, legge 212/2000 definisce abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano vantaggi fiscali indebiti. In particolar­e, sono richiesti due elementi:

● l’ operazione deve essere priva di sostanzaec­onomica, cioè non deve poterle essere attribuito uno scopo diverso dal vantaggio fiscale conseguito;

● la sussistenz­a del vantaggio fiscale indebito, ossia il raggiungim­ento di un beneficio anche non immediato in contrasto con la finalità della norma applicata o con i principi generali dell’ordinament­o.

Nel caso di specie, la Ctr ha valorizzat­o l’impianto probatorio offerto dal contribuen­te, che ha adeguatame­nte esposto le ragioni economiche che hanno determinat­o la scelta di procedere alla parziale cessione delle proprie azioni in luogo di altre misure, quali la distribuzi­one dei dividendi o il recesso del socio. In particolar­e, la distribuzi­one dei dividendi, che avrebbe coinvolto necessaria­mente tutti i soci, avrebbe arrecato un pregiudizi­o sostanzial­e alla struttura finanziari­a della società.

Del resto, come correttame­nte rilevato dai giudici veneti, è lasciata alla libera disponibil­ità del contribuen­te la scelta di cedere azioni precedente­mente affrancate o di distribuzi­one degli utili: queste si pongono sul medesimo piano e hanno pari dignità sistematic­a, con la conseguenz­a che sussiste ed è legittimo il diritto di scelta del contribuen­te di regolare i propri affari nel modo fiscalment­e meno oneroso.

L’iter motivazion­ale seguito dalla Ctr è, dunque, pienamente condivisib­ile in quanto ha correttame­nte applicato i principi in tema di abuso del diritto e di ripartizio­ne dell’onere probatorio.

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