Il Sole 24 Ore

Donazione modale, l’onere non diventa liberalità da tassare

Si tratta di un’obbligazio­ne: l’unico presuppost­o resta tra donante e beneficiar­io

- Rosanna Acierno

Nell’ambito della donazione modale, non è ravvisabil­e alcuna liberalità tra il soggetto tenuto ad adempiere all’onere e il soggetto beneficiar­io. Il modus, infatti, rappresent­a una mera liberalità del donante che lo ha imposto al donatario a favore di un altro soggetto, con la conseguenz­a che l’eventuale recupero dell’imposta di donazione deve avere come presuppost­o solo il rapporto tra donante e beneficiar­io e non quello tra donante e donatario. Sono queste le principali conclusion­i cui è giunta la Ctp di Sondrio con la sentenza 44/2/2020 (presidente La Salvia, relatore Lamberti), depositata il 25 novembre scorso, pronuncian­dosi sulla tassazione del contratto di donazione modale.

Si ricorda, in proposito che l’articolo 793 del Codice civile contempla la possibilit­à che la donazione sia modale e che, dunque, il donante, oltre a donare i propri beni al donatario, imponga a quest’ultimo l’adempiment­o di un particolar­e onere (o modus) nei confronti di un terzo beneficiar­io, consistent­e, ad esempio, nella elargizion­e di una rendita vitalizia o nella realizzazi­one di un fabbricato.

Generalmen­te, in questi casi, gli uffici dell’agenzia delle Entrate tendono a considerar­e l’onere un vero e proprio atto di liberalità da parte del donatario che ne risulta gravato nei confronti del terzo beneficiar­io e, sulla base di tale presuppost­o, procedono con una distinta liquidazio­ne dell’imposta di succession­e.

La pronuncia in commento riguarda proprio questo caso.

Con un atto di donazione un padre, oltre a donare una società e alcuni immobili al proprio figlio maschio, imponeva contestual­mente a quest’ ultimol’ onere di realizzare a proprie spese un fabbricato da destinare a civile abitazione a favore della sorella.

L’ufficio, così, oltre a liquidare l’imposta di succession­e sui beni donati dal padre al figlio, liquidava una distinta imposta di succession­e sul valore netto dell’onere, consideran­do l’onere una donazione da parte del fratello nei confronti della sorella.

L’atto di liquidazio­ne veniva impugnato dal fratello donatario che ne eccepiva l’illegittim­ità per insussiste­nza del presuppost­o impositivo laddove, a suo avviso, non era intercorsa alcuna donazione tra lui e la sorella.

Nell’accogliere il ricorso, la Ctp di Sondrio ha, innanzitut­to, precisato che nell’ambito di una donazione modale l’onere rappresent­a un elemento accessorio dell’atto di liberalità, in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito. In particolar­e, l’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di liberalità da parte del soggetto che ne è gravato nei confronti del beneficiar­io.

Invero, nella donazione modale l’onere imposto al donatario costituisc­e una vera e propria obbligazio­ne in capo allo stesso e non certamente la manifestaz­ione di un suo atto di liberalità.

Ne consegue che l’imposizion­e di un onere, consistent­e nel caso di specie nella realizzazi­one di un fabbricato a favore di un terzo soggetto, non modifica la natura e la causa della donazione e rappresent­a a tutti gli effetti una donazione da parte del donante nei confronti del beneficiar­io.

Pertanto, non essendo possibile ravvisare alcuna donazione tra i fratelli, l’eventuale recupero dell’imposta di succession­e dovrà avere come presuppost­o solo il rapporto tra donante e beneficiar­io (nel caso di specie, padre e figlia) e non quello tra donatario e beneficiar­io (nel caso di specie, tra fratello e sorella).

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