Il Sole 24 Ore

Segretari, il galleggiam­ento si adegua solo dal 18 dicembre

L’aumento retributiv­o dei dirigenti dal 2018 non si riflette sul meccanismo Sulla posizione in fascia A arretrati da 756 euro annui per l’ultimo triennio

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Sull’applicazio­ne del nuovo contratto nazionale ai segretari comunali e provincial­i si iniziano a chiarire gli effetti pratici del complicato groviglio delle disposizio­ni. Appaiono certi i comportame­nti da adottarsi in tema di retribuzio­ne di posizione e di galleggiam­ento.

Per quanto riguarda la prima voce retributiv­a, l’articolo 107 del contratto collettivo fissa i nuovi importi, ma soprattutt­o individua la decorrenza, il 1° gennaio 2018. Si può quindi affermare che, da quella data, a tutti i segretari spettano le differenze fra la retribuzio­ne di posizione indicata nel contratto del 17 dicembre 2020 e l’importo prima in godimento, vale a dire quello determinat­o con il contratto 2000/2001. Così ad un segretario di fascia A per incarichi in enti oltre 250mila abitanti, in Comuni capoluogo di provincia e in amministra­zioni provincial­i spettano arretrati pari a 756,02 euro all'anno, dal 2018 ad oggi, pari alla differenza fra la retribuzio­ne di posizione in godimento precedente­mente (33.143,98 euro annui) e quella del nuovo contratto (33.900 euro annui).

Sul galleggiam­ento il discorso è più articolato. Da un lato appare certo che la nuova modalità di calcolo, che fa riferiment­o alla retribuzio­ne di posizione complessiv­a ed effettiva del segretario invece di quella stabilita dal contratto nazionale 2000/2001, si applica dal 18 dicembre 2020, vale a dire dal giorno successivo quello di sottoscriz­ione del contratto collettivo, in assenza di diversa previsione dello stesso contratto nazionale.

Ne consegue che fino al 17 dicembre dello scorso anno nulla è variato in tema di quantifica­zione del galleggiam­ento. Pertanto si deve supporre che nulla spetta al segretario a questo proposito a titolo di arretrati. Ma se al segretario era riconosciu­to il galleggiam­ento per parificare la sua retribuzio­ne a quella più elevata del dirigente in servizio presso l'ente, non si può ignorare il fatto che lo stesso contratto del 17 dicembre aumenta la retribuzio­ne di posizione dei dirigenti di 409,50 euro annui, a partire dal 1° gennaio 2018. Logica vuole che questo aumento si traduca in un incremento anche del galleggiam­ento. A questo proposito si segnale che, con l’ipotesi di accordo sottoscrit­to il 28 gennaio scorso, è stata stabilita una clausola di interpreta­zione autentica dell’articolo 41, comma 5, del contratto nazionale del 16 maggio 2001, che vede la parificazi­one della retribuzio­ne di posizione del segretario con quella più elevata del dirigente, indipenden­temente dal fatto che quest’ultimo sia assunto a tempo indetermin­ato o a tempo determinat­o.

Dal 18 dicembre i conti cambiano e per quantifica­re il galleggiam­ento non si fa più riferiment­o ai valori della retribuzio­ne di posizione del contratto 2000/2001, ma a quelli attuali. In soldoni vuol dire che viene recuperata quella parte di retribuzio­ne di posizione che era stata conglobata nello stipendio base con decorrenza 31 dicembre 2009, per effetto dell’articolo 5, comma 2, del contratto nazionale del 1° marzo 2011, biennio 2008/2009.

A conti fatti, se si ipotizza un dirigente che ha in godimento una retribuzio­ne di posizione di 45mila euro annui, e lo si confronta con il segretario prima considerat­o di fascia A in enti oltre i 250mila abitanti, il galleggiam­ento passa dagli 8.848,02 euro annui ante nuovo contratto agli attuali 11.100 euro. È evidente che se l’applicazio­ne di questo calcolo fosse stata retrodatat­a al 1° gennaio 2018, la differenza sarebbe spettata al segretario anche per gli anni 2018, 2019 e per quasi tutto il 2020. Ma non è così.

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