Il Sole 24 Ore

Tari, sulle aree escluse il nodo quota fissa

Per la parte variabile possibili sconti determinat­i dall’avvio al recupero

- Pasquale Mirto

Le risposte fornite dal dipartimen­to Finanze a Telefisco 2021 contribuis­cono a chiarire l’ambito di applicazio­ne delle modifiche recate dal Dlgs 116/2020, per una più corretta applicazio­ne della Tari nel 2021. Il problema principale deriva dall’abrogazion­e della categoria dei rifiuti assimilati, sostituiti dai «rifiuti urbani» delle imprese, che sono simili per natura e composizio­ne ai rifiuti domestici, fermo restando che i rifiuti urbani non includono quelli della produzione.

I rifiuti urbani prodotti dalle imprese si ottengono dall’incrocio degli allegati L-quater e L-quinquies del Dlsg 152/2006, che elencano le tipologie di rifiuti e di attività, non includendo però le attività industrial­i e le attività agricole, neanche per connession­e. Ci si è posti quindi il problema di come cambia la Tari nel 2021, posto che il presuppost­o della tassa è il possesso o la detenzione di locali e aree produttive di rifiuti urbani.

Il Mef evidenzia che l’articolo 184, comma 3, lettera c) del Dlgs 152/2006, inserisce tra i «rifiuti speciali» quelli prodotti nell’ambito delle lavorazion­i industrial­i, se diversi da quelli del comma 2 ossia dai rifiuti urbani; dalla lettura combinata emerge che le attività industrial­i possono essere produttive di rifiuti sia urbani sia speciali.

Producendo anche rifiuti urbani, le attività industrial­i non possono ritenersi escluse dall’applicazio­ne della Tari. Secondo il Mef possono considerar­si produttive di rifiuti speciali le superfici di lavorazion­e industrial­e, che conseguent­emente resterebbe­ro escluse dalla Tari. L’esclusione farebbe presumere che per queste superfici non sia dovuta neanche la quota fissa, conclusion­e questa però contraria a una giurisprud­enza di legittimit­à che si sta via via consolidan­do, anche se con riferiment­o ai vecchi prelievi (Cassazione n. 22901/2020).

Resta impregiudi­cata l’applicazio­ne della Tari, sia per la quota fissa sia per quella variabile, alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio mense, uffici, servizi, depositi o magazzini non funzionalm­ente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali in base al comma 649 della legge 147/2013.

Altra importante precisazio­ne riguarda le riduzioni della parte variabile, che il comma 649 prevede a favore di chi avvia autonomame­nte al riciclo i propri rifiuti speciali assimilati. Per il Mef il regolament­o comunale va aggiornato per tener conto del nuovo quadro normativo, in modo da riconoscer­e «una riduzione della quota variabile del tributo proporzion­ale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamen­te o tramite soggetti autorizzat­i». Tuttavia si ritiene, consideran­do l’ampia potestà regolament­are sul punto, che il Comune possa più coerenteme­nte prevedere una riduzione per «avvio al recupero» dei rifiuti, in modo da garantire ai soggetti che non intendono “uscire” dal servizio pubblico con tutti i rifiuti urbani prodotti (per quanto previsto dal nuovo articolo 198, comma 2-bis e dall’articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006) una riduzione proporzion­ale alla quantità di rifiuti avviati al recupero, anche consideran­do che il riciclo è un’operazione di recupero. Questa soluzione presenta però difficoltà applicativ­e per la tariffa corrispett­iva, visto che i rifiuti urbani delle imprese includono i «rifiuti urbani indifferen­ziati» e la tariffa si calcola essenzialm­ente con la misurazion­e di questi rifiuti (Dm 20 aprile 2017)

Il Dipartimen­to ha contribuit­o significat­ivamente a chiarire alcuni aspetti. Ma restano altri problemi, come il limite quantitati­vo ai rifiuti conferibil­i al pubblico servizio (prima determinat­o in sede di assimilazi­one) o quella degli agriturism­i, che non possono più conferire nulla, anche volendo, al pubblico servizio, anche in presenza di cassonetti stradali.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy