Il Sole 24 Ore

Interconne­ssione «libera» per i beni acquistati nel 2017

- A cura di Luca Gaiani

Qual è il termine per interconne­ttere i beni acquistati nel 2017 al fine di beneficiar­e dell’agevolazio­ne dell’iperammort­amento? P.D. - TARANTO

La legge 232/2016, di Bilancio per il 2017, come pure le successive norme di proroga dell’iperammort­amento, prevede soltanto un termine temporale per la “effettuazi­one” dell’investimen­to agevolabil­e attraverso l’iperammort­amento. Il momento di effettuazi­one dell’investimen­to si determina secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir, Dpr 917/1986, vale a dire che esso consiste nella data di consegna o di spedizione oppure nella data di ultimazion­e per gli investimen­ti in appalto. Non sono invece fissati dalla norma termini per effettuare l’interconne­ssione, requisito necessario al pari di altri, indicati nell’allegato A della legge 232/2016, di Bilancio 2017, per fruire dell’incentivo.

Di conseguenz­a, un investimen­to “effettuato” nel 2017, e dotato delle caratteris­tiche di cui all’allegato A della legge 232/2016, può fruire dell’iperammort­amento anche se interconne­sso (risultando ciò dall’apposita perizia giurata) in anni successivi.

La deduzione maggiorata del 150% potrà operarsi solo dall’esercizio di interconne­ssione. Qualora il bene, in anni compresi tra il 2017 (di effettuazi­one) e l’esercizio precedente a quello di interconne­ssione, sia comunque entrato in funzione, l’impresa potrà fruire transitori­amente del superammor­tamento (con le modalità indicate nella circolare 4/E/2017).

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