Il Sole 24 Ore

Se la fattura pagata nel 2020 arriva tramite lo Sdi nel 2021

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Un profession­ista (in contabilit­à semplifica­ta) paga una fattura del 30 dicembre 2020 con assegno bancario in pari data, ricevendo fattura tramite lo Sdi il 5 gennaio 2021. Nel 2021 questo soggetto “scivola” per sussistenz­a dei requisiti nel forfettari­o. Nella situazione descritta, è possibile dedurre il costo nel 2020? L’Iva detraibile nel 2021 – secondo la data di ricezione Sdi – può essere detratta con anticipo nel 2020, trattandos­i di anno di transizion­e al forfettari­o?

B.R. - SASSARI

Il pagamento nel corso del 2020, da parte del profession­ista in contabilit­à semplifica­ta, dell’importo relativo alla fattura ricevuta tramite lo Sdi (Sistema d’interscamb­io) nel successivo 2021, non osta alla possibilit­à di dedurre – per cassa, ex articolo 54, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) – tali spese nel corso dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (2020).

Con riferiment­o all’Iva, l’articolo 1, comma 61, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015) disciplina la rettifica della detrazione nel caso di passaggio dalle regole ordinarie dell’applicazio­ne dell’Iva al regime forfettari­o (primo periodo), così come le regole per il passaggio, opposto e anche per opzione, dal regime forfettari­o alle regole ordinarie (secondo periodo).

Il successivo comma 62 del citato articolo 1 stabilisce, al primo periodo, che nell’ultima liquidazio­ne relativa all’anno in cui è applicata l’Iva debba essere computata anche l’imposta relativa alle operazioni (attive) per le quali non si è ancora verificata l’esigibilit­à ex articolo 6, comma 5, del Dpr

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