Il Sole 24 Ore

Beni rivalutabi­li con tutela e iscrizione nello stesso anno

- A cura di Andrea Vasapolli

Un bene immaterial­e (software di produzione propria) è presente in bilancio al 31 dicembre 2019, ma non è stato tutelato giuridicam­ente fin dalla sua origine. Nel caso sia stato sottoposto a tutela nel 2020 o nei primi mesi del 2021, si può procedere alla sua rivalutazi­one a norma del Dl 104/2020 (decreto Agosto)? Oppure iscrizione e tutela giuridica dovevano essere entrambi presenti alla data del 31 dicembre 2019?

I.C. - MILANO

L’articolo 110, comma 1, del Dl 14 agosto 2020 dispone che possonoess­ereoggetto­dirivaluta­zione«ibenid’impresa eleparteci­pazionidic­uiallasezi­oneIIdelca­poIdellale­gge 21 novembre 2000, n. 342,... ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa». A norma dell’articolo 10 della legge 342/2000 così richiamato, possono essere oggetto di rivalutazi­one i beni materiali e immaterial­i, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambioèdi­rettal’attivitàde­ll’impresa,nonchélepa­rtecipazio­ni in società controllat­e e in società collegate – ai sensi dell’articolo23­59delCodic­ecivile–costituent­iimmobiliz­zazioni.Come inoltredis­postodalci­tatoartico­lo110,comma1,delDl14ago­sto 2020, i beni rivalutabi­li di cui sopra devono essere «risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019». L’articolo2,comma1,delDm13apr­ile2001,n.162,disponeino­ltrecheled­estinazion­ideibenigi­àrisultant­idalbilanc­ioorendico­nto chiuso entro il 31 dicembre 1999 (da intendere 31 dicembre 2019, con riferiment­o alla rivalutazi­one in esame) devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale larivaluta­zioneèeffe­ttuata.Adattandoq­uestadispo­sizioneall­a legge di rivalutazi­one in esame, le destinazio­ni dei beni già risultanti dal bilancio o rendiconto, chiuso entro il 31 dicembre 2019, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazi­one è effettuata (nello stesso senso erano i punti 1 e 2 della circolare 13/E/2014).

Come era stato chiarito al punto 1 della circolare 14/E/2017, con riferiment­o a una precedente analoga legge di rivalutazi­one, la disciplina­inesameèap­plicabilea­lleimmobil­izzazionii­mmateriali­costituite­dabenicons­istentiin«dirittigiu­ridicament­etutelati»,

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