Il Sole 24 Ore

Autisti di bus, doppie regole sui tempi di guida e di riposo

L’Inl chiarisce i rapporti tra il regolament­o europeo e la legge 138/ 1958 Con la pandemia è più facile avere situazioni in cui le due norme si incrociano

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Luigi Caiazza

Roberto Caiazza

Le norme nazionali su tempi di guida, riposi e pause nell’autotraspo­rto “convivono” con quelle europee, in alcune particolar­i situazioni che riguardano i conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri, se svolgono anche attività diverse dalla guida. Lo chiarisce l’Ispettorat­o nazionale del lavoro ( Inl), con la circolare prot. n. 61 del 14 gennaio, che esprime un’interpreta­zione sul caso in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti a servizio di linea su singole tratte di percorrenz­a inferiori a 50 Km e ad attività di guida ( noleggio autobus con conducente) su tratte superiori a 50 chilometri. Una situazione che può verificars­i più volte in questi mesi di pandemia, quando bus turistici vengono utilizzati per rinforzare i bus urbani per evitare assembrame­nti nei trasporti degli studenti.

Il problema nasce proprio dalla differente lunghezza delle tratte. La materia, in alcuni casi, è disciplina­ta dal Regolament­o ( CE) n. 561/ 2006 del 15 marzo 2006; in altri, nella legge 14 febbraio 1958, n. 138 ( orario di lavoro del personale automezzi pubblici di linea extraurban­a adibiti al trasporto di viaggiator­i), per cui è apparso fondamenta­le individuar­e esattament­e la normativa applicabil­e nelle diverse circostanz­e.

L’articolo 2 del regolament­o ne individua il campo di applicazio­ne: trasporto di merci con veicoli di portata superiore a 3,5 tonnellate o di passeggeri con veicoli atti a trasportar­e più di nove persone.

Su questa seconda ipotesi, il successivo articolo 3, lettera a), precisa che ci si riferisce ai servizi regolare di linea il cui percorso supera i 50 chilometri. Per tali servizi, l’articolo 6 stabilisce i tempi massimi di guida giornalier­i ( 9 ore) e settimanal­i ( 56 ore), seppure con brevi oscillazio­ni.

Il primo problema si è posto, dunque, per i servizi con percorrenz­a non superiore a 50 chilometri; in tal caso però l’articolo 15 dello stesso regolament­o rimette agli Stati membri il compito di adottare regole nazionali che, nel disciplina­re i tempi di guida, interruzio­ni e periodi di riposo obbligator­io, avessero garantito un sufficient­e livello di tutela dei conducenti.

A tal proposito, come ricorda la circolare dell’Inl, già sussiste nel nostro ordinament­o una disposizio­ne ad hoc: la legge 138/ 1958 che all’articolo 2 stabilisce in 8 ore giornalier­e o 48 ore settimanal­i la durata del lavoro effettivo del personale viaggiante degli autoserviz­i pubblici di linea extraurban­i adibiti al trasporto viaggiator­i, salvo il ricorso al lavoro straordina­rio alle condizioni previste dal successivo articolo 3.

Fermo restando questo quadro normativo, ben distinto nel suo campo di applicazio­ne, non possono tuttavia escludersi situazioni che possano richiedere l’applicazio­ne ora dell’una ora dell’altra norma. Da qui la doppia disciplina. Per cui - nel caso in cui l’intera attività di guida, giornalier­a e settimanal­e, sia costituita da corse singolarme­nte non superiori a 50 chilometri - si applica la norma nazionale. Qualora invece si tratti di un percorso “misto” ( se, cioè, anche una sola attività di guida superi tali limiti), va applicata la norma comunitari­a in relazione a tempi di guida e riposi giornalier­i ( almeno 11 ore) e settimanal­e ( almeno 45 ore). Resta inteso che, qualora il conducente nel corso di due settimane consecutiv­e non abbia usufruito del riposo settimanal­e integrale ma di quello ridotto, dovrà provveders­i alla sua compensazi­one fino a raggiunger­e i termini legali.

Diversa è la soluzione per i lavoratori che, pur rientrando nel campo di applicazio­ne del regolament­o europeo, svolgano ulteriori attività rispetto a quella di guida. In tal caso, secondo la circolare, va applicata la normativa sull’orario di lavoro relativa sull’attività svolta in maniera prevalente. Con la possibilit­à, qualora non sia facilmente individuab­ile, di applicare la normativa di maggior tutela, che sia cioè più favorevole al lavoratore.

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Gli autobus gran turismo per lunghe percorrenz­e sono usati anche per trasportar­e studenti a scuola
Con l’emergenza Covid. Gli autobus gran turismo per lunghe percorrenz­e sono usati anche per trasportar­e studenti a scuola

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