Il Sole 24 Ore

Per le operazioni finanziari­e di routine niente segnalazio­ni

Operazioni finanziari­e di routine non soggette a obblighi di segnalazio­ne L’Agenzia conferma la non sanzionabi­lità degli invii entro febbraio

- Valerio Vallefuoco

Taglia il traguardo la circolare delle Entrate (2/E/2021) sulla Dac 6. Il documento interpreta­tivo del Dlgs 100/2020 in recepiment­o appunto della direttiva Dac 6 già dal titolo chiarisce che questi saranno i «primi» chiariment­i diversamen­te rispetto alla bozza messa in pubblica consultazi­one fino al 15 gennaio scorso, che ha ricevuto molte osservazio­ni dagli operatori, che invece riportava solo il termine «chiariment­i». A una prima lettura della circolare arrivata ora a 122 pagine emergono nuovi chiariment­i rispetto alla bozza relativi in particolar­e alle attività esenti dalla comunicazi­one e alle sanzioni.

Riguardo i meccanismi che non assumono rilevanza ai fini della comunicazi­one alle Entrate si richiamano espressame­nte i meccanismi già attuati dal contribuen­te. Secondo la bozza già non assumevano rilevanza: la mera interpreta­zione delle norme fiscali interessat­e dal meccanismo, la ricognizio­ne del meccanismo in occasione della revisione contabile, l’invio delle dichiarazi­oni fiscali, l’assistenza durante le verifiche fiscali, l’assistenza nell’ambito di un contenzios­o, purché effettuate in un momento temporale successivo a quello in cui lo schema era stato completame­nte attuato, anche se contestual­mente il meccanismo continuava a produrre i relativi effetti fiscali.

Inoltre la circolare 2/E precisa che a titolo esemplific­ativo, rientreran­no in questo ambito anche i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfront­aliero; le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempiment­o rispetto alla disciplina in commento; la predisposi­zione delle analisi economiche o di benchmark, nonché della documentaz­ione relativa ai prezzi di trasferime­nto (masterfile e countryfil­e); e la predisposi­zione di un’istanza di procedura amichevole (Map) o di rettifica unilateral­e, volta a eliminare la doppia imposizion­e, nonché di un’istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazio­nale (unilateral­e, bilaterale o multilater­ale).

Altro importante chiariment­o della circolare 2/E riguarda le operazioni esenti che prevedono una presunzion­e legale relativa di assenza dello standard di conoscenza individuan­do le transazion­i bancarie e finanziari­e di routine, ossia quelle operazioni caratteriz­zate da una discrezion­alità minima dell’operatore, da procedure standardiz­zate e di frequente esecuzione. In particolar­e, secondo l’amministra­zione finanziari­a italiana sono ricomprese in questo specifico ambito, a titolo esemplific­ativo: le operazioni allo sportello o da remoto per la predisposi­zione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari; le operazioni bancarie caratteriz­zate da procedure standardiz­zate quali le compravend­ite e i collocamen­ti di strumenti finanziari quotati su mercati regolament­ati italiani ed esteri e le correlate operazioni accessorie quali la custodia e l’amministra­zione di questi strumenti finanziari, nonché la raccolta ed esecuzione dei relativi ordini; il mero collocamen­to di quote di Organismo d’investimen­to collettivo del risparmio (Oicr), salvo che non si tratti di strumenti finanziari creati appositame­nte per una singola categoria di investitor­i; polizze assicurati­ve vita e gestioni patrimonia­li, laddove l’intermedia­rio finanziari­o funga da mero collocator­e e non da gestore del singolo strumento; finanziame­nti volti a supportare le ordinarie esigenze commercial­i della clientela come nel caso di finanziame­nti a breve termine per esigenze di gestione liquidità, factoring, anticipo fatture, fidi, finanziame­nti a supporto attività di import/export, sconto di portafogli­o, promissory notes, lettere di credito, rilascio di garanzie (advance bond, bid bond, performanc­e bond), fedi di deposito o note di pegno; e le operazioni di credito al consumo e stipula di contratti di cessione del quinto dello stipendio.

La circolare si sofferma poi sull’ambito sanzionato­rio anche oltre l’omessa comunicazi­one per cui si applicherà la sanzione amministra­tiva da 3mila a 31.500 euro. In caso di comunicazi­one effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza, si applicherà invece la sanzione amministra­tiva da 1.500 a 15.750 euro, ma nel caso di comunicazi­one incompleta o inesatta, si applicherà la sanzione da 1.000 a 10.500 euro; sottolinea­ndo infine che in caso di comunicazi­one rettificat­iva presentata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine, si applicherà la sanzione amministra­tiva da 500 a 5.250 euro. Sanzioni comminabil­i per ogni singolo meccanismo transfront­aliero. Confermata poi la non sanzionabi­lità se il primo invio avviene entro il 28 febbraio.

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