Il Sole 24 Ore

Pagelle fiscali solo a fini statistici se i ricavi cadono del 33% nel 2020

- Pegorin e Ranocchi

Nuove cause di esclusione dagli Isa legate al Covid per il periodo d’imposta 2020 con obbligo di compilazio­ne ed invio del modello ai fini statistici. È quanto emerge dopo la pubblicazi­one in «Gazzetta Ufficiale» del Dm Economia del 2 febbraio che contiene oltre all’indicazion­e delle nuove cause di esclusione anche le ragioni delle scelte operate.

In realtà non si tratta di novità assoluta, poiché le nuove cause di esclusione istituite per il periodo d’imposta 2020 in ragione della pandemia in atto erano già state rese note con l’approvazio­ne delle istruzioni (parte generale) alla compilazio­ne del modello Isa (28 gennaio 2021).

Le specifiche casistiche di esclusione riguardano i contribuen­ti che:

hanno subito una diminuzion­e dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir (Dpr 917/1986) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente; hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. esercitano una o più attività rientranti fra gli 85 codici attività Ateco per i quali per l’anno d’imposta 2020 è stata prevista la non applicazio­ne degli Isa (si veda la tabella 2 allegata alla parte «Istruzioni parte generale» Isa).

Per tutte e tre le casistiche, un po’ come avveniva per le cause di esclusione presenti negli studi di settore, rimane comunque la necessità di compilare ed inviare il modello unitamente alla dichiarazi­one dei redditi. Nel mondo Isa infatti, lo si ricorda, l’unica causa di esclusione, che fino al p.i. 2019 imponeva comunque la compilazio­ne del modello era solo quella di cui al codice 7 (attività non prevalente superiori al 30%). Per le nuove casistiche di esclusione «Covid», stante la funzione meramente “statistica” dell’invio, non si applica, dunque, né il regime premiale (con voto pari o superiore a 8), né però sarà operativo il possibile inseriment­o nelle liste selettive ai fini dei controlli fiscali (articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017).

Tornando al merito della vicenda, va detto che mentre per gli 85 codici attività totalmente esclusi dagli Isa indipenden­te dal volume dei ricavi o dalla contrazion­e vissuta nel 2020, la motivazion­e dell’esclusione sta nella sospension­e delle attività (giorni di chiusura a cui vanno aggiunte le ulteriori limitazion­i in termini di tempo e modalità di svolgiment­o dell’attività) di cui ai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per tutti gli altri soggetti l’esclusione si guadagna solo se nel 2020 vi è stata una contrazion­e dei ricavi/ compensi di almeno il 33% rispetto all’annualità precedente. Va specificat­o che in questo caso, differente­mente da quanto accaduto per la gestione dei contributi e dei bonus legati al Covid, dove il sistema guardava al fatturato e ai corrispett­ivi (quindi Iva), qui il riferiment­o è unicamente al versante redditi, in quanto si parla di ricavi e compensi.

Né il decreto, né le istruzioni parte generale lo dicono espressame­nte, ma è da ritenere, stante il quadro delineato, che i contribuen­ti i quali, pur hanno dovuto sopportare le difficoltà economiche imposte dalla pandemia, ma che non rientrano fra le 3 macrocasis­tiche sopra individuat­e (es. consistent­e contrazion­e dei ricavi consistent­i rispetto all’anno prima, ma comunque inferiori al 33%) non possano invocare la causa di esclusione generica denominata «periodo di non normale svolgiment­o dell’attività» (codice 4 in dichiarazi­one dei redditi).

Stop per 85 codici Ateco, attività avviate nel 2019 e con ricavi giù del 33%

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