Il Sole 24 Ore

Con l’integrativ­a si può recuperare il patent box per l’anno 2015

Necessario rettificar­e la deduzione Irap del 10% dall’imponibile Ires

- Luca Gaiani

È ancora possibile usufruire della deduzione da patent box dell’esercizio 2015 attraverso la dichiarazi­one integrativ­a a favore riferita al 2016. Lo conferma la risoluzion­e 9/E/2021 del 10 febbraio secondo cui, a seguito della sottoscriz­ione dei ruling, le società interessat­e possono cumulare nella integrativ­a sul 2016 le variazioni dei due anni in cui l’Ires scontava ancora il 27,5 per cento. L’insorgenza, con l’integrativ­a, di un credito Irap richiede la revisione dell’importo della deduzione del 10% dall’imponibile Ires.

La risoluzion­e 9/E/2021 affronta due distinte problemati­che che interessan­o i contribuen­ti che hanno sottoscrit­to accordi per il calcolo delle deduzioni da patent box per gli anni pregressi. Il primo aspetto riguarda le modalità con cui recuperare il bonus riferito al 2105, annualità per la quale, dopo il 31 dicembre 2020, essendo decorso il termine per gli accertamen­ti (articolo 43 del Dpr 600/73), non è più possibile presentare una dichiarazi­one integrativ­a a favore (articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr 322/98).

In questi casi, secondo quanto indicato nell’articolo 4 del Dm attuativo del 28 novembre 2017, le deduzioni riferite agli esercizi precedenti la data di sottoscriz­ione del ruling possono essere incluse nella dichiarazi­one riguardant­e il periodo di imposta in corso a tale data. Ad esempio, per i ruling conclusi nel 2020, le deduzioni 2015-2019 possono essere esposte cumulativa­mente nella dichiarazi­one Redditi 2021. In questo modo, però, le deduzioni del 2015 e del 2016 finirebber­o per essere “monetizzat­e” ai fini Ires al 24% anziché con la più elevata aliquota del 27,5% vigente in tali annualità. In alternativ­a, come indica la relazione illustrati­va al Dm, le deduzioni possono essere ottenute mediante dichiarazi­oni integrativ­e a favore entro i termini di legge.

Il dubbio, che si pone soprattutt­o dopo che, con il 31 dicembre scorso, sono spirati i termini per le integrativ­e sul 2015, è se la variazione di quest’ultimo esercizio possa essere cumulata con quella del 2016 inserendol­e tutte e due in una integrativ­a (modello Unico 2017) a favore da presentare entro il 31 dicembre 2021. La risoluzion­e risponde favorevolm­ente all’interrogat­ivo, il che agevola il compito di chi deve ancora recuperare la deduzione del 2015 con l’aliquota Ires del 27,5 per cento.

Una seconda situazione analizzata dalle Entrate riguarda gli effetti di queste dichiarazi­oni integrativ­e ai fini Irap sulle deduzioni forfettari­e del 10% eventualme­nte operate dai contribuen­ti nelle dichiarazi­oni dei redditi originarie ai sensi dell’articolo 6 del Dl 185/2008 in presenza di oneri finanziari. L’Agenzia equipara l’insorgenza del credito Irap nelle integrativ­e a favore ad una sorta di incasso (con effetto dal momento in cui il credito diviene utilizzabi­le) dell’imposta regionale, il cui 10% era stato a suo tempo dedotto.

Conseguent­emente, nella dichiarazi­one integrativ­a Ires, occorrerà ridurre la deduzione del 10% calcolando l’imponibile di conseguenz­a. Tale principio, conclude la risoluzion­e 9/ E, si deve applicare a tutti i casi in cui l’Irap dovuta in un dato anno venga poi rettificat­a a favore.

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