Il Sole 24 Ore

Compensazi­one oltre la soglia senza riduzione della sanzione al 30%

Il superament­o del tetto dei 700mila euro punito come l’omesso versamento Dubbia l’equiparazi­one valida per la sanzione ma non per la sua definizion­e

- Laura Ambrosi

Linea dura della Suprema Corte per la compensazi­one oltre la soglia dei 700.000 euro: prima dell’introduzio­ne dell’attuale specifica sanzione doveva essere punita al pari dell’omesso versamento e non si poteva beneficiar­e della riduzione ad un terzo prevista per gli avvisi bonari.

A fornire questa rigorosa interpreta­zione è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3240 depositata ieri.

L’Agenzia delle Entrate notificava un atto di irrogazion­e sanzione ad una società per aver compensato oltre il limite di 700.000 euro annui.

Con il provvedime­nto era pretesa, oltre l’imposta, anche la sanzione del 30% dell’importo compensato superiore alla soglia, equiparand­o la compensazi­one ad un omesso versamento. La società proponeva ricorso che veniva accolto in primo grado.

La Ctr riformava la decisione confermand­o che l’utilizzo della compensazi­one oltre i limiti normativam­ente previsti si risolve nell’omesso versamento dell’imposta.

Tuttavia, il giudice di appello riduceva la sanzione ad un terzo, ritenendo applicabil­e per via “analogica” le previsioni ordinariam­ente previste per gli omessi versamenti e gli avvisi bonari (di cui all’articolo 54 bis del Dpr 633/72).

Entrambe le parti, per la rispettiva soccombenz­a, proponevan­o ricorso in Cassazione.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to ricordato che il superament­o del limite massimo dei crediti di imposta compensabi­li equivale al mancato versamento di parte del tributo alla scadenza prevista (Cassazione 13396/2020).

Tale irregolari­tà va sanzionata non essendoci alcun ostacolo in tal senso né dai principi affermati dalla Corte di Giustizia, tanto meno dalla normativa nazionale.

Con riferiment­o alla riduzione ad un terzo della sanzione, la Cassazione ha evidenziat­o che la norma sui controlli automatizz­ati consente al contribuen­te di conoscere l’esito della liquidazio­ne dell’imposta determinat­a dall’Ufficio allo scopo, sostanzial­mente, di instaurare un contraddit­torio, riconoscen­do altresì la possibilit­à di ridurre le sanzioni ad un terzo in caso di versamento della pretesa.

Tuttavia, nella specie, pur trattandos­i di una vicenda assimilabi­le all’omesso versamento, la pretesa non derivava da un controllo automatizz­ato con la conseguenz­a che non era applicabil­e la riduzione di un terzo prevista per gli avvisi bonari.

Per l’atto di irrogazion­e sanzione, infatti, è applicabil­e la riduzione disciplina­ta da altra e differente norma (articolo 16 comma 3 e 17 del Dlgs 472/97). Per tali ragioni è stata confermata la legittimit­à del provvedime­nto. La decisione merita qualche riflession­e.

I giudici di legittimit­à, infatti, sembrano aver escluso il beneficio di riduzione ad un terzo solo perché trattandos­i di un atto di irrogazion­e sanzione e non un avviso bonario occorreva considerar­e una diversa norma.

Va però rilevato che l’Ufficio aveva sanzionato la compensazi­one oltre il limite annuale, con una sanzione all’epoca non esistente, facendo infatti ricorso ad un criterio di applicazio­ne analogica rispetto alla violazione degli omessi versamenti.

Sarebbe stata auspicabil­e una differente conclusion­e: mal si comprende infatti perché l’equiparazi­one agli omessi versamenti debba valere solo per l’individuaz­ione della sanzione e non anche per la sua definizion­e.

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