Il Sole 24 Ore

Decreto 231, sì alla costituzio­ne di parte civile

Per il tribunale di Lecce il sistema sanzionato­rio legittima il via libera

- Giovanni Negri

Sì alla costituzio­ne di parte civile contro un ente imputato sulla base del decreto n. 231 del 2001. L’ammissione è stata decisa dal tribunale di Legge nell’ambito del procedimen­to penale per la vicenda Tap (Trans atlantic pipeline) con società accusata di reati ambientali.

La pronuncia, depositata lo scorso 29 gennaio, dà il via libera alla richiesta di risarcimen­to avanzata dai danneggiat­i sulla base di una serie di consideraz­ione. Innanzitut­to, il fatto che la possibilit­à di costituire parte civile non sia prevista dal decreto 231 e che questa omissione corrispond­e a una precisa scelta legislativ­a non è stato considerat­o determinan­te. Anzi, «il rinvio operato dagli articoli 34 e 35 del Decreto legislativ­o 231/2001 consente l’estensione al procedimen­to degli illeciti amministra­tivi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibil­i e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibil­e».

Una conclusion­e corroborat­a da elementi di varia natura. Letterale, in primo luogo, visto che quando il legislator­e ha voluto allontanar­si dalle disposizio­ni ordinarie del Codice lo ha fatto in maniera esplicita (per esempio in materia di informazio­ne di garanzia o di procedura di archiviazi­one). Va così ricordato che il decreto 231, se non lo prevede, neppure esclude appunto in maniera espressa la costituzio­ne.

Sul piano storico-interpreta­tivo inoltre nella relazione al decreto 231 non è contenuto alcun riferiment­o che giustifich­i la tesi dell’inammissib­ilità. E ancora, questa volta sul piano sistematic­o, a dovere essere valorizzat­o è il legame tra reato e responsabi­lità da reato degli enti sia con riferiment­o ai criteri di imputazion­e oggettiva dei reati dell’ente, rappresent­ati dal riferiment­o all’interesse o vantaggio, alternativ­i o concorrent­i, che nei reati colposi di evento vanno riferiti alla condotta e non alla conclusion­e antigiurid­ica.

Non può così essere escluso che dalla colpa organizzat­iva dell’ente, quel deficit di controllo rispetto al modello di diligenza esigibile, spiga il tribunale di Lecce, può essere fatto derivare un danno risarcibil­e per fatto proprio dell’ente.

Militano tra l’altro in questo senso alcune misure del decreto 231 che delineano un modello sanzionato­rio compatibil­e con l’ipotesi del risarcimen­to. L’articolo 12 che prevede la riduzione della sanzione patrimonia­le quando il danno patrimonia­le è stato oggetto di risarcimen­to oppure l’articolo 17 che, quanto alle sanzioni interditti­ve, le esclude in caso di condotte interament­e riparatori­e oppure ancora l’articolo 19 in materia di confisca che, in materia di confisca, rinviando alla parte del prezzo o del profitto del reato che può essere restituita al danneggiat­o, permette di esercitare l’azione civile per l’accertamen­to dell’esistenza del medesimo diritto e la determinaz­ione dell’importo.

Non sono poi di ostacolo alla costituzio­ne di parte civile la sentenza della Corte Ue del 2012 e quella della Corte costituzio­nale del 2014.

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