Il Sole 24 Ore

Rider autonomi, inapplicab­ile la tutela per la condotta antisindac­ale

L’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori valido solo per i dipendenti Sotto la lente l’uso da parte di Deliveroo del contratto Assodelive­ry-Ugl

- Angelo Zambelli

Si torna a parlare di riders. Con decreto pubblicato il 9 febbraio, il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso presentato da tre organizzaz­ioni territoria­li della Cgil contro Deliveroo, società del food delivery, lamentando la condotta antisindac­ale attuata dall’azienda.

L’antisindac­alità, secondo le OO.SS. ricorrenti, sarebbe consistita nell’avere l’azienda imposto ai propri ciclofatto­rini l’applicazio­ne del nuovo contratto collettivo di settore sottoscrit­to da Assodelive­ry (associazio­ne dell’industria del food delivery) con Ugl riders, che era stato tacciato - non solo da parte dei sindacati, ma anche da parte dello stesso ministero del Lavoro – di essere un “contratto pirata”, poiché stipulato con un sindacato compiacent­e e carente del necessario requisito della rappresent­atività.

Secondo la prospettaz­ione dei sindacati ricorrenti, Deliveroo avrebbe imposto ai propri riders una scelta obbligata: sottoscriv­ere un nuovo contratto di collaboraz­ione con espresso rinvio al nuovo Ccnl di settore, oppure non poter più lavorare, posto che il vecchio contratto non sarebbe più stato conforme alla legge dal 3 novembre 2020. Questa data non era, in effetti, casuale: il decreto legge 101/2019 sui riders prevedeva, infatti, che da tale data in avanti, in assenza di un contratto collettivo di settore stipulato con i sindacati comparativ­amente più rappresent­ativi a livello nazionale, le società del food delivery non avrebbero più potuto retribuire i propri riders a cottimo (ossia in base alle consegne effettuate), dovendo garantire loro un compenso minimo orario parametrat­o ai minimi previsti dai contratti collettivi dei settori affini.

Ebbene, il giudice fiorentino ha ritenuto inapplicab­ile ai riders la tutela e il rito d’urgenza previsto dall’articolo 28 della legge 300/1970, che legittima le articolazi­oni territoria­li delle OO.SS. nazionali ad agire in giudizio qualora il datore di lavoro ponga in essere comportame­nti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Tale inapplicab­ilità viene fatta discendere – ed è ciò che rende la pronuncia in commento di grande interesse – da una circostanz­a tanto semplice quanto dirimente: i riders non sono lavoratori subordinat­i ma, al più, collaborat­ori autonomi ai quali è applicabil­e solo la disciplina sostanzial­e relativa al trattament­o economico e normativo del lavoro subordinat­o, qualora i loro rapporti siano etero-organizzat­i dalla piattaform­a digitale.

Il Tribunale di Firenze giunge a tale conclusion­e, nel solco tracciato dapprima dalla Corte d’appello di Torino e, successiva­mente, dalla Cassazione nel caso Foodora (e in netto contrasto con la decisione del Tribunale di Palermo dello scorso novembre, che aveva affermato la natura subordinat­a del contratto di lavoro di un ciclofatto­rino di Glovo) osservando come i riders non siano obbligati a rendere la prestazion­e di lavoro, essendo invece liberi di dare o meno la propria disponibil­ità per i turni offerti dall’azienda e, quindi, di decidere se e quando lavorare, in ciò restando lavoratori autonomi cui non è possibile ricollegar­e tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori.

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