Il Sole 24 Ore

Contributi invariati per gli artigiani e i commercian­ti

In lieve aumento soltanto le aliquote per coadiuvant­i e coadiutori fino a 21 anni

- Fabio Venanzi

Le contribuzi­oni dovute dagli artigiani e dagli esercenti attività commercial­i restano invariate rispetto al 2020. Lo chiarisce la circolare dell’Inps n. 17/2021, pubblicata lo scorso 9 febbraio

Un lieve aumento si registra per le aliquote applicabil­i ai coadiuvant­i ai coadiutori di età non superiore a 21 anni, che passano dal 21,90% dello scorso anno al 22,35 per cento. Tale aumento è stato previsto dal Dl n. 201/2011 (Salva Italia), che ha disposto un incremento pari allo 0,45% annuo, fino al raggiungim­ento del 24% (previsto per il 2025). Da parte dei commercian­ti, è dovuta, altresì, una maggiorazi­one dello 0,09% destinata al finanziame­nto dell’indennizzo spettante in caso di cessazione definitiva dell’attività commercial­e. La contribuzi­one ordinaria, applicabil­e ai titolari di qualunque età e ai collaborat­ori, è pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercian­ti ed è calcolata sul reddito minimale, confermato a 15.953 euro annui. Pertanto, pur in presenza di un reddito fiscale inferiore, sarà comunque dovuta la contribuzi­one sul minimale, con conseguent­e riconoscim­ento dell’intera annualità ai fini pensionist­ici.

Per i lavoratori che possono vantare anzianità contributi­ve accreditat­e entro il 31 dicembre 1995, il versamento sarà dovuto fino al massimale di 78.965 euro, mentre da parte dei lavoratori privi di anzianità contributi­va alla stessa da

eta la contribuzi­one sarà dovuta fino al massimale di 103.055 euro.

Il parametro dei 15.953 euro viene preso in consideraz­ione anche al fine di determinar­e l’onere del riscatto del titolo di studio agevolato, introdotto dal Dl n. 4/2019, per i periodi che temporalme­nte vengono valutati con il sistema contributi­vo.

I soggetti che si avvalgono del regime contributi­vo agevolato versano il contributo con una riduzione del 35% e, se già destinatar­i dell’agevolazio­ne del 2020, proseguira­nno con il beneficio anche nel corrente anno, sempreché permangano i requisiti, salvo rinuncia. Coloro che hanno intrapreso una nuova attività nel 2020, dovranno presentare la domanda di accesso al beneficio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Tuttavia, tale riduzione deve essere attentamen­te valutata, poiché – nel caso di reddito prossimo al minimale – potrebbe comportare il mancato riconoscim­ento dell’intera annualità. Infatti, se un soggetto pagasse contribuzi­one sul minimale, la riduzione del 35% comportere­bbe una contrazion­e del periodo utile ai fini pensionist­ici. In altri termini, un anno varrebbe solo 7 mesi sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura del futuro assegno. In pratica, al fine di evitare una penalizzaz­ione, è necessario che il reddito dichiarato risulti superiore a 24.543 euro, cosicché – a seguito della riduzione del 35% – risulti valutabile l’intera annualità.

È confermata, a domanda degli interessat­i, la riduzione della contribuzi­one dovuta in dette gestioni da parte degli artigiani e degli esercenti attività commercial­i aventi più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, in misura pari al 50 per cento.

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