Il Sole 24 Ore

Non punibile la maternità surrogata realizzata all’estero

Fuori dal perimetro penale la fase preparator­ia, dalle mail ai pagamenti

- Patrizia Maciocchi

Non è perseguibi­le penalmente la cittadina italiana che fa ricorso alla maternità surrogata se il reato si consuma interament­e all’estero.

La Cassazione (sentenza 5198) respinge il ricorso del Pm contro la decisione del Tribunale di dichiarare, in assenza di richiesta del ministero della Giustizia, il non doversi procedere nei confronti della coppia che aveva fatto ricorso alla gestazione per altri, perché il reato era stato commesso in Ucraina. Ad avviso del Pm una sentenza fondata su un’interpreta­zione errata della legge 40/2004 (articolo 12). I giudici di merito non avevano considerat­o il momento iniziale della condotta e l’ articolato iter, con passaggi significat­ivi dal punto di vista penale: dai pagamenti rateali provenient­i dai conti dei “committent­i” all’espression­e della volontà, punto di partenza del contratto, dallo scambio di mail con la clinica straniera, all’iscrizione dei due gemelli nati grazie al cosiddetto utero in affitto nel registro di stato civile italiano. Il reato sarebbe dunque iniziato in Italia.

Il Pm ha invitato anche la Cassazione a sollevare una questione di costituzio­nalità se avesse ritenuto priva di tassativit­à la norma incriminat­rice, la cui possibile insufficie­nza poteva aver portato all’interpreta­zione censurata. Ma per la Cassazione non serve chiamare in causa il giudice delle leggi perché la norma è tassativa. La Suprema corte parte proprio dalla sua lettura. L’articolo 12, comma 6, punisce «chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizz­a la commercial­izzazione di gameti o di embrioni o la surrogazio­ne di maternità». Sgombrato il campo dalle condotte di pubblicizz­azione o organizzaz­ione che non riguardano il caso esaminato, l’attenzione va posta sul termine «realizza». E non c’è dubbio che il reato si sia realizzato all’estero. In Ucraina, dove la pratica è lecita, gli imputati sono stati visitati, lì è stato commission­ato l’intervento e sottoscrit­to e adempiuto il contratto con il prelievo dei gameti e l’impianto nella madre di parto, previa individuaz­ione della donatrice. Mentre non rientrano nel perimetro penale lo scambio di mail e i contatti propedeuti­ci all’incontro sul posto. Gli imputati non possono essere perseguiti sulla base di un generico proposito di commettere un reato, anche se poi il fatto delittuoso si è realizzato.

La Cassazione ricorda che il ricorso alla maternità surrogata resta illecito, dopo numerosi vagli della Consulta secondo la quale la pratica «offende in modo intollerab­ile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza 272/2017). Il giudice delle leggi ha però sollecitat­o una tutela adeguata per i figli nati da maternità surrogata, mentre la Grande Chambre della Cedu ha evidenziat­o il contrasto con l’articolo 8 della Convenzion­e del divieto assoluto di riconoscer­e lo status filiationi­s per i bambini nati da maternità surrogata.

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