Il Sole 24 Ore

Odv, a partire da aprile la migrazione nel Registro unico nazionale

Quorum semplifica­to (quello dell’assemblea ordinaria) fino al 31 marzo Le fondazioni devono assumere d’obbligo la forma associativ­a

- Gabriele Sepio

A cura di

Organizzaz­ioni di volontaria­to (Odv) alle prese con gli adeguament­i statutari in vista della imminente “migrazione” verso il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Un adempiment­o che, fino al 31 marzo, potrà essere svolto avvalendos­i dei quorum previsti per l’assemblea ordinaria. La formula semplifica­ta, tuttavia, trova applicazio­ne solo per gli adeguament­i statutari alle disposizio­ni inderogabi­li del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts), oppure per escludere l’applicazio­ne delle nuove disposizio­ni derogabili.

Particolar­e attenzione dovrà essere prestata alle scadenze da considerar­e per assicurare la continuità nella fruizione delle agevolazio­ni fiscali. Per le organizzaz­ioni di volontaria­to, infatti, i requisiti statutari previsti dal Cts sono già operativi e il momento dell’istituzion­e Runts – atteso per aprile di questo anno – segnerà la “migrazione” automatica di tali enti nella rispettiva sezione, momento entro il quale si potrà procedere.

Spetterà agli uffici competenti verificare la conformità delle disposizio­ni statutarie al Cts. In caso di incomplete­zza documental­e o difformità dello statuto rispetto alle indicazion­i normative l’ente potrà regolarizz­are la propria posizione nei successivi 60 giorni dalla richiesta degli uffici. In caso di inerzia l’esclusione dell’ente dal Runts comportere­bbe la perdita della qualifica di Odv.

I requisiti delle Odv previsti dal Codice

Ma vediamo quali sono gli accorgimen­ti a cui le Odv dovranno prestare attenzione al fine di rendere i propri statuti compliant alle disposizio­ni del Cts.

In primo luogo, ai fini del riconoscim­ento della qualifica di Odv il Codice del Terzo settore prevede che l’ente dovrà essere costituito in forma di associazio­ne, riconosciu­ta o non, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzaz­ioni di volontaria­to.

Con la conseguenz­a che le Odv che oggi sono costituite in forma di fondazione dovranno trasformar­si in associazio­ne per mantenere la qualifica, mentre le associazio­ni che non rispettano il citato requisito numerico dovranno integrare la compagine associativ­a.

In tal senso, dovrà essere adottata un’apposita delibera assemblear­e che confermi la volontà dell’ente di assumere la qualifica di Odv, con il consenso di un numero di soci pari a quello minimo di legge (Nota ministero del Lavoro numero 4995 del 2019).

Accanto a tale peculiarit­à e all’inseriment­o nella denominazi­one di «organizzaz­ione di volontaria­to» o il rispettivo acronimo (discrezion­ale, invece, l’aggiunta della locuzione «ente del Terzo settore» o acronimo «Ets»), le Odv dovranno individuar­e una o più attività di interesse generale tra quelle di cui all’articolo 5 del Cts senza la necessità di riportare il testo letterale di quanto contenuto nella disposizio­ne in esame. Tuttavia, per le attività di interesse generale, a differenza degli altri enti, le Odv non potranno ricevere un vero e proprio compenso ma solo il rimborso delle spese effettivam­ente sostenute e documentat­e (salvo che l’attività istituzion­ale non sia esercitata nei limiti di cui all’articolo 6 Cts).

Attenzione anche ai destinatar­i delle attività

Inoltre, le organizzaz­ioni di volontaria­to dovranno prestare attenzione anche ai destinatar­i delle attività e alle modalità di svolgiment­o delle stesse.

Sul primo fronte le attività dovranno essere rivolte prevalente­mente a favore di soggetti terzi rispetto agli associati. Per quanto concerne, invece, l’esercizio delle stesse, bisognerà avvalersi in prevalenza dell’apporto volontario dei propri associati seppur le prestazion­i di lavoro siano consentite entro determinat­i limiti.

Ci si potrà avvalere delle collaboraz­ioni lavorative nel caso in cui siano necessarie per il regolare funzioname­nto o se idonee a specializz­are l’attività svolta purché il numero dei lavoratori non superi il 50% di quello dei volontari.

La governance

Infine, sul fronte della governance, le Odv dovranno sottostare a due precise condizioni: i membri dell’organo amministra­tivo devono essere scelti tra gli associati o tra persone indicate dagli enti associati e ai componenti degli organi sociali non potrà essere riconosciu­to alcun compenso oltre al rimborso spese, eccezion fatta per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

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