Il Sole 24 Ore

Organizzaz­ioni autorizzat­e a svolgere attività diverse

A condizione che siano secondarie e l’atto costitutiv­o lo consenta

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Sul fronte fiscale, un aspetto di cui tener conto riguarda la possibilit­à per le Odv – secondo le nuove disposizio­ni – di svolgere attività “diverse”, purché secondarie e strumental­i (articolo 6 Cts). Rispetto all’attuale regime, che consente lo svolgiment­o di attività marginali entro i limiti di cui al Dm 25 maggio 1995, si assiste ad un ampliament­o del raggio di azione per le Odv. Allo stato attuale, tuttavia, le Odv sono ancora onlus di diritto, purché non svolgano attività commercial­i diverse da quelle produttive marginali del citato Dm(articolo 30 Dl 185/2008). Questa disciplina fiscale, a ben vedere, dovrebbe rimanere in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzaz­ione della Commission­e Ue). Di conseguenz­a, per mantenere invariato l’attuale trattament­o fiscale, le Odv saranno tenute a rispettare i parametri previsti dal citato Dm, che a rigore rimarrà efficace fino all’operativit­à dei nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma. In tal senso depone anche la norma di interpreta­zione autentica di cui all’articolo 5-sexies Dl 148/2017, volta a far coincidere i termini di decorrenza delle abrogazion­i della disciplina ante-riforma con quelli previsti per le misure fiscali di nuova introduzio­ne.

In sostanza, ai fini delle modifiche statutarie, le Odv potranno senz’altro prevedere in sede di adeguament­o l’esercizio delle attività secondarie e strumental­i a quelle di interesse generale (articolo 6 Cts). Sotto un profilo sostanzial­e, tuttavia, per le Odv che intendano continuare a fruire del regime Onlus occorrerà prestare attenzione ai limiti previsti per le attività marginali dal Dm 25 maggio 1995. Questo quadro verrà definitiva­mente superato con l’approvazio­ne dei nuovi regimi fiscali da parte dell’Ue. Alcune delle fattispeci­e ora ricondotte alle attività «marginali» costituira­nno per le Odv attività «decommerci­alizzate» (articolo 84 Cts): è il caso della vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, della cessione di beni prodotti da assistiti o volontari, o della somministr­azione di alimenti e bevande in occasione di manifestaz­ioni, purché svolte senza l’impiego di mezzi organizzat­i per fini concorrenz­iali.

Per le attività commercial­i, le Odv potranno poi optare per una determinaz­ione forfettari­a del reddito, applicando un coefficien­te di redditivit­à dell’1% (articolo 86 Cts), a condizione che i ricavi annui non superino 130 mila euro. Entro la medesima soglia, l’Odv non sarà tenuta per le operazioni nazionali ad addebitare l’Iva al cessionari­o/committent­e, comportand­osi quindi come un consumator­e finale. Di contro, una volta divenuti efficaci i nuovi regimi fiscali, verrà abrogato l’attuale disciplina della legge 266/1991, che esclude dal campo Iva le operazioni effettuate dalle Odv (articolo 8, comma 2). Ai nuovi regimi fiscali si affiancher­anno le misure già applicabil­i nell’attuale periodo transitori­o: si tratta, in particolar­e, delle agevolazio­ni in tema di imposte indirette (articolo 82 Cts), dell’esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati allo svolgiment­o di attività non commercial­e (articolo 84, comma 2 Cts) e delle specifiche deduzioni/detrazioni per chi effettua erogazioni liberali (articolo 83 Cts).

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