Organizzazioni autorizzate a svolgere attività diverse
A condizione che siano secondarie e l’atto costitutivo lo consenta
Sul fronte fiscale, un aspetto di cui tener conto riguarda la possibilità per le Odv – secondo le nuove disposizioni – di svolgere attività “diverse”, purché secondarie e strumentali (articolo 6 Cts). Rispetto all’attuale regime, che consente lo svolgimento di attività marginali entro i limiti di cui al Dm 25 maggio 1995, si assiste ad un ampliamento del raggio di azione per le Odv. Allo stato attuale, tuttavia, le Odv sono ancora onlus di diritto, purché non svolgano attività commerciali diverse da quelle produttive marginali del citato Dm(articolo 30 Dl 185/2008). Questa disciplina fiscale, a ben vedere, dovrebbe rimanere in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Ue). Di conseguenza, per mantenere invariato l’attuale trattamento fiscale, le Odv saranno tenute a rispettare i parametri previsti dal citato Dm, che a rigore rimarrà efficace fino all’operatività dei nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma. In tal senso depone anche la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-sexies Dl 148/2017, volta a far coincidere i termini di decorrenza delle abrogazioni della disciplina ante-riforma con quelli previsti per le misure fiscali di nuova introduzione.
In sostanza, ai fini delle modifiche statutarie, le Odv potranno senz’altro prevedere in sede di adeguamento l’esercizio delle attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale (articolo 6 Cts). Sotto un profilo sostanziale, tuttavia, per le Odv che intendano continuare a fruire del regime Onlus occorrerà prestare attenzione ai limiti previsti per le attività marginali dal Dm 25 maggio 1995. Questo quadro verrà definitivamente superato con l’approvazione dei nuovi regimi fiscali da parte dell’Ue. Alcune delle fattispecie ora ricondotte alle attività «marginali» costituiranno per le Odv attività «decommercializzate» (articolo 84 Cts): è il caso della vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, della cessione di beni prodotti da assistiti o volontari, o della somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni, purché svolte senza l’impiego di mezzi organizzati per fini concorrenziali.
Per le attività commerciali, le Odv potranno poi optare per una determinazione forfettaria del reddito, applicando un coefficiente di redditività dell’1% (articolo 86 Cts), a condizione che i ricavi annui non superino 130 mila euro. Entro la medesima soglia, l’Odv non sarà tenuta per le operazioni nazionali ad addebitare l’Iva al cessionario/committente, comportandosi quindi come un consumatore finale. Di contro, una volta divenuti efficaci i nuovi regimi fiscali, verrà abrogato l’attuale disciplina della legge 266/1991, che esclude dal campo Iva le operazioni effettuate dalle Odv (articolo 8, comma 2). Ai nuovi regimi fiscali si affiancheranno le misure già applicabili nell’attuale periodo transitorio: si tratta, in particolare, delle agevolazioni in tema di imposte indirette (articolo 82 Cts), dell’esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (articolo 84, comma 2 Cts) e delle specifiche deduzioni/detrazioni per chi effettua erogazioni liberali (articolo 83 Cts).