Il Sole 24 Ore

Sismabonus acquisti: sconto per i pagamenti da luglio 2020

- Luca De Stefani

Il super sismabonus acquisti spetta anche in caso di preliminar­i stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto ( tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusion­e dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. La detrazione del 110% per l’acquirente, però, potrà spettare solo per i pagamenti effettuati, anche in acconto e non necessaria­mente con bonifico parlante, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Si arriva a queste conclusion­i analizzand­o la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/ E, risposta 4.5.9 e la risposta del 16 gennaio 2020, n. 5.

Nel caso di acquisto, in una zona sismica 1, 2 o 3, da parte di una persona fisica di un’abitazione, soggetta a misure antisismic­he realizzate da un’impresa di costruzion­e o ristruttur­azione immobiliar­e, mediante demolizion­e e ricostruzi­one di interi edifici ( anche con variazione volumetric­a), spetta la detrazione del 110% del prezzo della singola unità immobiliar­e, risultante nell’atto pubblico di compravend­ita da effettuars­i entro 18 mesi dalla conclusion­e dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliar­e, pari ad una detrazione massima di 105.600 euro.

Sono le regole del sismabonus acquisti del 110% ( cosiddetto super sismabonus acquisti), che spetta anche in caso di preliminar­i stipulati prima del 1° luglio 2020, a patto che l’acquisto ( tramite rogito) avvenga entro 18 mesi dalla conclusion­e dei lavori, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 ( risposta 3 febbraio 2021, n. 80).

In caso di preliminar­e registrato ( anche prima del 1° luglio 2020), gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliar­i possono beneficiar­e del superbonus del 110% per il sismabonus acquisti, anche per i pagamenti effettuati in acconto, a patto che:

 questi siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 ( principio di cassa);

 il preliminar­e sia registrato entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;

 si realizzi il presuppost­o costituito dell’ultimazion­e dei lavori riguardant­i l’intero fabbricato;

 l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori venga stipulato entro il 30 giugno 2022.

Si consideri il caso di un preliminar­e firmato e registrato in data 10 gennaio 2020 per l’acquisto di un’abitazione per 200mila euro, per il quale sono stati versati acconti prima del 1° luglio 2020 per 150mila euro ed il saldo di 50mila euro alla data del rogito notarile, entro i 18 mesi successivi alla fine dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022.

Gli acconti potranno essere detraibili al 75% ( 85% se la riduzione del rischio sismico è di due classi) solo per la parte che eccede i 50mila euro e fino a 96mila euro, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110 per cento. Infatti, consideran­do che la spesa massima ammissibil­e per il sismabonus acquisti e per il super sismabonus acquisti è una sola ed è pari a 96mila euro, su 46mila euro relativi agli acconti spetterà una detrazione del 75% o dell’ 85%, mentre sul saldo di 50mila euro spetterà il super sismabonus acquisti del 110%.

Pertanto, per questo bonus, non solo il rogito notarile, ma anche i pagamenti dell’abitazione dovranno essere compresi nel periodo agevolato, cioè tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. È irrilevant­e che la fattura finale dell’impresa indichi o meno l’importo complessiv­o della cessione e gli acconti già pagati, in quanto, anche se viene indicato un importo superiore a 96mila euro, rilevano al 110% solo i pagamenti effettuati ( non necessaria­mente con bonifici parlanti, risposta del 16 gennaio 2020, n. 5) dal 1° luglio 2020 e al 30 giugno 2022 e al 75% o dell’ 85% i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020, sempre nel limite di 96mila euro di spesa complessiv­a.

Per il sismabonus acquisti ( anche se al 110%) non è necessario che l’acquirente effettui il « pagamento con bonifico bancario o postale » , pertanto, non è necessario effettuare un bonifico « parlante » , cioè quello con le descrizion­i della norma, i codici fiscali dei soggetti coinvolti e assoggetta­to a ritenuta. Nel provvedime­nto del 31 luglio 2019, prot. n. 660057, punto 1.5, infatti, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico « parlante » è espressame­nte escluso per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63/ 2013.

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