Il Sole 24 Ore

Gli enti commercial­i possono trasformar­e le Dta in tax credit

I crediti deteriorat­i dovevano essere ceduti entro il 31 dicembre 2020

- Marco Piazza

Un’altra risposta postuma ( n. 96 del 2021) precisa che anche gli enti commercial­i e non solo le società di capitali e le società di persone avrebbero potuto beneficiar­e della facoltà di trasformar­e in crediti d’imposta le Dta ( imposte attive differite) corrispond­enti perdite fiscali e le eccedenze Ace non ancora utilizzate, cedendo crediti verso debitori inadempien­ti entro il 31 dicembre 2020 ( articolo 44- bis del Dl 34/ 19).

L’agenzia delle Entrate è pervenuta a questa conclusion­e per motivi di ordine logico e sistematic­o, superando, giustament­e, il tenore letterale della norma che menziona espressame­nte sole le « società » . Fra i soggetti interessat­i vi sono quindi anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commercial­i.

Del resto, la stessa relazione illustrati­va al Dl 18/ 20 precisa che la disposizio­ne è volta a incentivar­e la cessione di crediti deteriorat­i che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziari­a, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggia­re l’attuale contesto di incertezza economica. Individua, quindi, i destinatar­i della norma nelle « imprese » e non solo nelle « società » .

Ricordiamo che con la precedente risposta 35 del 2021 è stato anche chiarito che il credito d’imposta derivante dalla trasformaz­ione poteva essere utilizzato in compensazi­one mediante modello F24 sin dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti verso debitori inadempien­ti e quindi già a partire dallo scorso anno, senza la necessità di attendere la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi per il 2020.

Nelle istruzioni alle dichiarazi­oni dei redditi 2021 per il 2020 è stato anche precisato che il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU indicando il codice 80 ne rigo RU1.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazi­one è 6834; il campo « Anno di riferiment­o » nel modello F24 è valorizzat­o con l’anno cui si riferisce il credito ( 2020).

Nel rigo RU6 della dichiarazi­one si deve indicare la parte di credito d’imposta utilizzata in compensazi­one. Relativame­nte al credito d’imposta identifica­to con il codice “80” citato, le istruzioni dispongono che vada riportato l’ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one.

Mancano ancora istruzioni riguardo alle modalità di calcolo del canone dell’ 1,5% previsto dal comma 3 dell’articolo 44- bis citato. Il rinvio all’articolo 11, comma 1, del Dl 59/ 16 e al provvedime­nto del 22 luglio 2016 non si adatta facilmente alla nuova fattispeci­e.

Le incertezze applicativ­e hanno certamente contribuit­o ad impedire alle imprese interessat­e di beneficiar­e delle notevoli potenziali­tà di questo strumento di sostegno alla liquidità. Pare difficile che nel 2020 sia stato possibile utilizzare per intero lo stanziamen­to di 1.058 milioni di euro previsto dalla relazione tecnica al Dl 18/ 20. Ora che alcuni aspetti controvers­i della norma sono stati chiariti, sarebbe certamente utile che il legislator­e la ripropones­se per il 2021.

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