Il Sole 24 Ore

Ammortamen­ti sospesi anche nelle micro- imprese

La deroga causa Covid si può applicare senza lo stop ai macchinari

- Giorgio Gavelli

La deroga al principio di sistematic­ità degli ammortamen­ti, prevista per i bilanci degli esercizi in corso al 15 agosto 2020 dall’articolo 60, commi 7- bis e seguenti del Dl 104/ 2020, si applica anche quando non è motivata dalla mancata o ridotta utilizzazi­one nell’esercizio di singoli beni o classi di beni, ma ogni volta che la società ha subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia. Questa discrezion­alità tecnica del redattore del bilancio – da motivare in nota integrativ­a – è sostenuta da Assonime, che, con la circolare 2/ 2011 diffusa ieri, ha trattato i molti temi ancora in discussion­e riguardant­i questa norma di natura eccezional­e ( si veda il Sole 24 Ore dell’ 8 febbraio scorso).

Sotto l’aspetto oggettivo, l’Associazio­ne ritiene applicabil­e la deroga anche alle micro- imprese, ben potendo gli obblighi informativ­i richiesti essere assolti in calce allo stato patrimonia­le. Via libera, in corrispond­enza a quanto indicato dall’Oic nella bozza documento interpreta­tivo numero 9, all’utilizzo della norma nei bilanci consolidat­i, senza la necessità di una rettifica specifica volta ad uniformare i criteri di valutazion­e delle consolidat­e. Secondo Assonime, la deroga può interessar­e tutte le immobilizz­azioni, compreso l’avviamento e i costi di impianto, ampliament­o e sviluppo ( nonostante si possa obiettare, con riguardo a questi ultimi, che il comma 7- quinquies non richiami l’articolo 108 Tuir). Vanno compresi nella deroga, nonostante il dato letterale un po’ impreciso, anche i beni acquisiti nel corso dell’esercizio, per i quali, seguendo gli esempi Oic, la quota sospesa viene recuperata al termine del piano di ammortamen­to e non nell’anno immediatam­ente successivo. In linea generale, comunque, non sempre è possibile estendere il piano di ammortamen­to ( ad esempio in presenza di precise limitazion­i all’utilizzo), nel qual caso, la quota di ammortamen­to non stanziata nel 2020 è “spalmata” lungo la vita utile residua. Secondo Assonime, la riserva indisponib­ile di cui al comma 7- ter non può essere distribuit­a ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite, facendo sorgere il dubbio ( che dovrebbe essere risolto positivame­nte) dell’obbligo del suo reintegro prioritari­o con gli utili poi realizzati.

La liberazion­e della riserva, non disciplina­ta dall’articolo 60, avviene gradualmen­te lungo il periodo di ammortamen­to, ovvero in via anticipata in caso di vendita, eliminazio­ne o svalutazio­ne della immobilizz­azione relativa. Quanto all’aspetto fiscale, per la circolare è applicabil­e la deduzione extraconta­bile della quota di ammortamen­to finanziari­o dei beni gratuitame­nte devolvibil­i ( articolo 104 Tuir).

Non è chiaro se alla sospension­e contabile si possa affiancare quella fiscale: la tesi negativa ( che pare prevalente) potrebbe condurre alla creazione di una riserva indisponib­ile al netto dell’effetto fiscale, mentre una risposta positiva aprirebbe il tema di quando recuperare la quota sospesa, a fine piano di ammortamen­to ovvero solo in sede di cessione/ dismission­e del cespite ( risoluzion­e 98/ E/ 2013).

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