Il Sole 24 Ore

Case rurali favorite dalle novità della legge di Bilancio

- Gian Paolo Tosoni

Gli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità immobiliar­i, posseduti da un unico proprietar­io, possono usufruire della detrazione del 110% e questa situazione si presenta molto spesso nelle case di campagna. Infatti, prima della modifica legislativ­a introdotta dal legislator­e con l’articolo 1, comma 66 della legge di bilancio 2021, le case rurali non sempre disponevan­o dei requisiti previsti dalla legge, perché spesso comprendon­o più unità immobiliar­i ma sono di proprietà del medesimo soggetto. E non è possibile trasferirn­e una ad altro soggetto per costituire il condominio, in quanto le abitazioni di campagna devono rimanere asservite al terreno essendo parte del fondo rustico.

Cascine e masserie

Invece ora, con la nuova norma, anche un « palazzo » di campagna, una cascina o una masseria, che comprenda non più di quattro unità immobiliar­i, anche se appartenen­ti allo stesso proprietar­io, possono usufruire del 110%. Essendo l’edificio assimilato al condominio, scatta anche la proroga per la realizzazi­one degli interventi al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno dello stesso anno sia stato raggiunto il 60% dei lavori.

Quali interventi

Esaminando il tema degli interventi, va considerat­o che vanno raggiunte due classi energetich­e in più, a partire dall’isolamento termico che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdent­e lorda ( opaca), che grazie alla legge di Bilancio comprende anche il tetto. Altro intervento trainante possibile è il rifaciment­o dell’impianto di riscaldame­nto centralizz­ato: occorre rispettare i limiti di spesa del condominio, cioè 20mila euro a unità immobiliar­e.

Il 110% spetta anche sugli interventi trainati come gli infissi, eseguibili soltanto su due unità in quanto il proprietar­io è generalmen­te un unico soggetto e non può usufruire della detrazione su un numero superiore a due, mentre non ci sono limiti per le spese sostenute sulle parti comuni.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 30/ 2020 ( risposta 2.1.3), ha confermato la procedura da seguire quando la abitazione rurale è posseduta da una società che in quanto tale non può usufruire del superbonus. È quindi necessario assegnare ( con atto registrato e in linea con l’articolo 9 del Dl 557/ 93) l’uso dell’abitazione al socio che, in quanto persona fisica, se sostiene la spesa, può usufruire della detrazione.

Altra disposizio­ne introdotta dalla legge di Bilancio 2021 prevede che per i fabbricati cui mancano alcuni muri perimetral­i o il tetto ( collabenti) non è necessaria l’Ape iniziale, purché si raggiunga una classe energetica di fascia A e venga realizzato l’isolamento termico. Si può anche rifare l’impianto di riscaldame­nto purché la casa, in origine, ne avesse uno ( almeno un camino).

Molto spesso le dimore in campagna sono composte da più unità immobiliar­i ma con un unico proprietar­io

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy