Il Sole 24 Ore

Impianti fotovoltai­ci, diritto di superficie al 9%

La Suprema corte esclude l’aliquota del 15% facendo un parallelo con la servitù

- Angelo Busani

La costituzio­ne del diritto di superficie su un terreno agricolo, al fine di costruire un impianto fotovoltai­co, è soggetta all’imposta di registro con l’aliquota del 9 per cento e non con l’aliquota del 15 per cento. Lo decide la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3461 dell’ 11 febbraio 2021, priva di precedenti in sede di legittimit­à.

La controvers­ia interpreta­tiva si imperniava sul tema di comprender­e come debba essere inquadrata la fattispeci­e della costituzio­ne del diritto di superficie su area agricola.

Secondo l’agenzia delle Entrate, essa andrebbe catalogata nel terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al Dpr 131/ 1986 ( testo unico dell’imposta di registro), il quale contempla « il trasferime­nto » che « ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivator­i diretti e dagli imprendito­ri agricoli profession­ali, iscritti nella relativa gestione previdenzi­ale ed assistenzi­ale » ;

Ad avviso dei giudici di primo e secondo grado che hanno esaminato la vicenda poi giunta in Cassazione, essa sarebbe da catalogare invece nel primo periodo dell’articolo 1 della Tariffa predetta Parte prima allegata al Dpr 131/ 1986 ( testo unico dell’imposta di registro), il quale contempla, tra l’altro, gli « atti traslativi o costitutiv­i di diritti reali immobiliar­i di godimento » .

La prima tesi comporta l’applicazio­ne dell’aliquota del 15 per cento ( sul valore del diritto concesso), dalla seconda tesi consegue l’applicazio­ne dell’aliquota del 9 per cento.

La Cassazione dà dunque ragione a quest’ultima posizione. Il ragionamen­to è che il diritto di superficie ( vale a dire il diritto di fare e mantenere una costruzion­e sul fondo altrui) è un diritto reale che, quando si origina – così come accade nel caso in cui sia il proprietar­io del fondo a concederlo – si “costituisc­e” e non si “trasferisc­e”. Viceversa, un “trasferime­nto” si ha quando sia eretto un manufatto nell’esercizio del diritto di superficie e il titolare del diritto di proprietà superficia­ria lo sottoponga poi a un’alienazion­e.

Pertanto, dato che il terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa concerne solo “il trasferime­nto” di terreni agricoli, mentre il primo periodo concerne ogni “atto costitutiv­o” di diritti reali immobiliar­i, alla costituzio­ne del diritto di superficie ( a prescinder­e dalla natura agricola o edificabil­e dell’area su cui è impresso) si applica l’imposta di registro con l’aliquota dell’ 8 per cento.

Così ragionando, la Cassazione, in sostanza ripropone, con riguardo al diritto di superficie, lo stesso ragionamen­to che la giurisprud­enza di vertice svolge ( Cassazione 16495/ 2003) con la costituzio­ne del diritto di servitù: anche in questo caso, infatti, trattandos­i della “costituzio­ne” di un diritto reale ( e non di un “trasferime­nto”) si è al di fuori dell’applicazio­ne del terzo periodo dell’articolo 1 della Tariffa Parte prima e quindi non rileva la natura ( agricola o edificabil­e) del fondo sul quale la servitù è impressa, in quanto l’aliquota del registro è in ogni caso quella del 9 per cento.

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