Il tax credit per chi ricapitalizza nel 2021 spetta alla società
La riapertura alle delibere eseguite fino al 30 giugno porta modifiche rilevanti
La legge 178/ 2020 ha riaperto la possibilità di fruire del credito per le ricapitalizzazioni per le operazioni di aumento di capitale deliberate dal 1° gennaio al 30 giugno del 2021. Le condizioni per avere il beneficio rimangono inalterate, ma gli effetti sono diversi.
Innanzitutto, il prolungamento riguarda solo le disposizioni sul credito d’imposta per la società, mentre non produce effetti per quanto riguarda i soci conferenti, che quindi non avranno diritto al credito del 20% dei conferimenti eseguiti. Questo elemento viene però compensato con l’innalzamento della soglia massima di credito utilizzabile dalle società, che passa dal 30 al 50% dell’aumento di capitale.
In realtà, questa sostituzione non è perfettamente neutra: se nel 2020 il credito ai soci spettava comunque, a prescindere dal risultato di bilancio della società, per gli aumenti del 2021 l’unico soggetto destinatario del credito è la società stessa. Ne consegue che la fruizione è condizionata alla presenza di perdite nel bilancio 2020 che superano il 10% del patrimonio netto del bilancio stesso: il 50% di questa perdita ( e sempre nel limite del 50% dell’aumento di capitale) può diventare credito di imposta.
Esempi e vincoli
Consideriamo una società che nel 2020 presenta perdite che superano il 10% del patrimonio netto per un importo di 1 milione di euro, e i cui soci eseguono un aumento di capitale esattamente di 1 milione.
Se questa operazione fosse stata conclusa nel 2020, il credito sarebbe stato di 500mila euro ( 200mila ai soci e 300mila alla società). Se l’operazione è del 2021, i soci non hanno diritto ad alcun credito, mentre alla società spettano 500mila euro ( il 50% dell’aumento di capitale).
Come è facile intuire, il risultato complessivo non è cambiato solo perché abbiamo ipotizzato l’esistenza di perdite significative. Se la perdita eccedente fosse inferiore, ad esempio di 500mila euro, il credito sarebbe di 250mila, contro i 350mila che sarebbero spettati per la stessa operazione nel 2020. Se fossimo in presenza di una società con risultati positivi, l’allungamento al 2021 finirebbe invece per non produrre effetti né sui soci né sulla società.
Le società interessate alla proroga devono poi prestare attenzione alla sequenza temporale delle operazioni. La percentuale maggiorata al 50% non sembra generalizzata, ma dovrebbe essere riservata agli aumenti deliberati a partire dal 1° gennaio 2021.
La norma infatti prevede che: « La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 » .
Le tre ipotesi
Abbiamo quindi tre situazioni:
• se l’aumento è deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020, si applicano solo le regole vecchie;
• se è deliberato ed eseguito nel primo semestre 2021 si applicano solo le regole nuove;
• se è deliberato nel 2020 ma concluso nel 2021 si sovrappongono le due discipline.
In quest’ultima situazione ( aumento deliberato nel 2020 ma eseguito sia nel 2020 sia nel 2021) si dovrebbe verificare che:
• ai soci non spetta alcun credito, né per il 2020 ( in quanto non c’è stato il perfezionamento integrale dell’aumento), né per il 2021 ( in quanto non previsto dalla norma);
• gli importi versati nel 2020 generano un plafond di credito massimo per la società per il 30 % del loro ammontare;
• gli importi versati nel 2021 generano per la società un ulteriore plafond, che dovrebbe essere ancora calcolato al 30 % dato che la delibera di aumento è precedente al 1° gennaio.
Queste considerazioni ( sulle quali si attendono conferme ufficiali) sono ovviamente subordinate alla conclusione delle operazioni di aumento entro il 30 giugno 2021.