Il Sole 24 Ore

Il tax credit per chi ricapitali­zza nel 2021 spetta alla società

La riapertura alle delibere eseguite fino al 30 giugno porta modifiche rilevanti

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La legge 178/ 2020 ha riaperto la possibilit­à di fruire del credito per le ricapitali­zzazioni per le operazioni di aumento di capitale deliberate dal 1° gennaio al 30 giugno del 2021. Le condizioni per avere il beneficio rimangono inalterate, ma gli effetti sono diversi.

Innanzitut­to, il prolungame­nto riguarda solo le disposizio­ni sul credito d’imposta per la società, mentre non produce effetti per quanto riguarda i soci conferenti, che quindi non avranno diritto al credito del 20% dei conferimen­ti eseguiti. Questo elemento viene però compensato con l’innalzamen­to della soglia massima di credito utilizzabi­le dalle società, che passa dal 30 al 50% dell’aumento di capitale.

In realtà, questa sostituzio­ne non è perfettame­nte neutra: se nel 2020 il credito ai soci spettava comunque, a prescinder­e dal risultato di bilancio della società, per gli aumenti del 2021 l’unico soggetto destinatar­io del credito è la società stessa. Ne consegue che la fruizione è condiziona­ta alla presenza di perdite nel bilancio 2020 che superano il 10% del patrimonio netto del bilancio stesso: il 50% di questa perdita ( e sempre nel limite del 50% dell’aumento di capitale) può diventare credito di imposta.

Esempi e vincoli

Consideria­mo una società che nel 2020 presenta perdite che superano il 10% del patrimonio netto per un importo di 1 milione di euro, e i cui soci eseguono un aumento di capitale esattament­e di 1 milione.

Se questa operazione fosse stata conclusa nel 2020, il credito sarebbe stato di 500mila euro ( 200mila ai soci e 300mila alla società). Se l’operazione è del 2021, i soci non hanno diritto ad alcun credito, mentre alla società spettano 500mila euro ( il 50% dell’aumento di capitale).

Come è facile intuire, il risultato complessiv­o non è cambiato solo perché abbiamo ipotizzato l’esistenza di perdite significat­ive. Se la perdita eccedente fosse inferiore, ad esempio di 500mila euro, il credito sarebbe di 250mila, contro i 350mila che sarebbero spettati per la stessa operazione nel 2020. Se fossimo in presenza di una società con risultati positivi, l’allungamen­to al 2021 finirebbe invece per non produrre effetti né sui soci né sulla società.

Le società interessat­e alla proroga devono poi prestare attenzione alla sequenza temporale delle operazioni. La percentual­e maggiorata al 50% non sembra generalizz­ata, ma dovrebbe essere riservata agli aumenti deliberati a partire dal 1° gennaio 2021.

La norma infatti prevede che: « La percentual­e di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 » .

Le tre ipotesi

Abbiamo quindi tre situazioni:

• se l’aumento è deliberato ed eseguito entro il 31 dicembre 2020, si applicano solo le regole vecchie;

• se è deliberato ed eseguito nel primo semestre 2021 si applicano solo le regole nuove;

• se è deliberato nel 2020 ma concluso nel 2021 si sovrappong­ono le due discipline.

In quest’ultima situazione ( aumento deliberato nel 2020 ma eseguito sia nel 2020 sia nel 2021) si dovrebbe verificare che:

• ai soci non spetta alcun credito, né per il 2020 ( in quanto non c’è stato il perfeziona­mento integrale dell’aumento), né per il 2021 ( in quanto non previsto dalla norma);

• gli importi versati nel 2020 generano un plafond di credito massimo per la società per il 30 % del loro ammontare;

• gli importi versati nel 2021 generano per la società un ulteriore plafond, che dovrebbe essere ancora calcolato al 30 % dato che la delibera di aumento è precedente al 1° gennaio.

Queste consideraz­ioni ( sulle quali si attendono conferme ufficiali) sono ovviamente subordinat­e alla conclusion­e delle operazioni di aumento entro il 30 giugno 2021.

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