Il Sole 24 Ore

Il controllo a distanza richiede la valutazion­e dell’impatto privacy

Pesare le conseguenz­e del trattament­o è necessario con le nuove tecnologie

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La valutazion­e di impatto privacy preventiva è necessaria se il trattament­o, quando prevede in particolar­e l’uso di nuove tecnologie, considerat­i la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti delle persone fisiche ( articoli 35 e 36 del Gdpr).

Ma che cosa si intende per valutazion­e preventiva di impatto privacy ( Dpia)? L’articolo 35 del Regolament­o Ue/ 2016/ 679 definisce la Dpia come una procedura che mira a descrivere un trattament­o di dati per valutarne la necessità e proporzion­alità, e i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarl­i.

A questo proposito, i Garanti della Privacy a livello europeo, hanno elaborato delle Linee Guida ( aggiornate il 4 ottobre 2017) ove sono stati individuat­i alcuni trattament­i che richiedono necessaria­mente una valutazion­e di impatto privacy « in virtù del loro rischio intrinseco » . Nello specifico, i Garanti individuan­o nove criteri quali: i trattament­i valutativi o di scoring, compresa la profilazio­ne; decisioni automatizz­ate che producono significat­ivi effetti giuridici; il monitoragg­io sistematic­o ( ad esempio con videosorve­glianza); il trattament­o di dati sensibili, giudiziari o di natura strettamen­te personale; il trattament­o di dati su larga scala; combinazio­ne o corrispond­enze di dati; dati relativi a soggetti vulnerabil­i ( ad esempio minori, lavoratori dipendenti); uso o applicazio­ne di nuove tecnologie; trattament­i che impediscon­o agli interessat­i di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio ( ad esempio è il caso delle banche per erogare un credito).

La valutazion­e preventiva di impatto privacy, in breve, dovrà contenere una descrizion­e dei trattament­i previsti e delle relative finalità; una valutazion­e della necessità e proporzion­alità del trattament­o; una valutazion­e dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e le misure previste per affrontare i rischi e dimostrare la conformità dei trattament­i rispetto al Gdpr. La valutazion­e di impatto privacy è necessaria nel caso di sistemi integrati - sia pubblici, sia privati - che collegano telecamere tra soggetti diversi, o nel caso di sistemi intelligen­ti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, per rilevare automatica­mente comportame­nti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualme­nte registrarl­i. La valutazion­e d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolar­e, in caso di sorveglian­za sistematic­a su larga scala di una zona accessibil­e al pubblico ( articolo 35, paragrafo 3, lettera c) del Gdpr) e negli altri casi indicati dal Garante con il provvedime­nto 467 dell’ 11 ottobre 2018. In quest’ultima deliberazi­one, l’Autorità Garante per la Privacy ha individuat­o un elenco delle tipologie di trattament­i, comunque non esaustivo, da sottoporre a valutazion­e d’impatto. Nell’ambito di questo elenco ( al punto 5) il Garante comprende anche i trattament­i effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologic­i ( anche con riguardo ai sistemi di videosorve­glianza e geolocaliz­zazione) dai quali derivi la possibilit­à di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti.

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