Tari sulle seconde case, spetta al Comune fissare i presunti abitanti anche in base alla superficie
Si presenta il caso di un immobile abitativo, situato in un comune diverso da quello di residenza e di proprietà di uno solo dei coniugi. A proposito della Tari, vorrei sapere se per tale immobile, utilizzato saltuariamente, la tassa è dovuta per due persone o solo per colui che ne è proprietario, tanto più che il coniuge non proprietario non è tenuto ad accompagnare l’altro in tutti i comuni ove quest’ultimo possiede unità abitative.
A. D. - ROMA
Il numero di componenti “fittizio” dovrebbe essere stato stabilito dal regolamento comunale, e questo numero potrebbe essere anche superiore al numero dei componenti della famiglia del proprietario.
Per le abitazioni a disposizione o turistiche, per le quali non è possibile fare riferimento al numero dei componenti la famiglia, come accade invece nel caso delle utenze domestiche residenti, è legittimo disporre una presunzione circa il numero di persone che mediamente occupano l’abitazione. La possibilità, per il Comune, di disporre per via regolamentare tale presunzione è stata vagliata più volte dalla Corte di cassazione, come nella sentenza 5 aprile 2013, n. 8383, nella quale è stato precisato che l’individuazione dei componenti proporzionata alla superficie non è un criterio irrazionale e neppure discriminatorio, in quanto « il criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza; e non è irragionevole, all’uopo, far ricorso al metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene » .