Va evidenziato il volume delle attività ammissibili
Un’impresa svolge congiuntamente le seguenti due attività:
1) 52.29.22, Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci ( ammissibile);
2) 49.41.00, Trasporto di merci su strada ( non ammissibile).
L’impresa stessa ha chiesto e ottenuto credito d’imposta per la prima delle due attività. In fase di realizzazione dell’investimento si è però evidenziato il fatto che gli investimenti erano relativi a impianti generali e specifici di un immobile che viene utilizzato anche per rimessaggio automezzi e/ o per attività di trasporto.
Come si possono separare in questo caso gli investimenti ammissibili al credito d’imposta per il Mezzogiorno?
G. B. - ASCOLI PICENO
Anorma dell’articolo 1, comma 100, della legge 208/ 2015 ( di Stabilità per il 2016), l’agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non si applica, tra l’altro, ai soggetti che operano nel settore dei trasporti.
Nel caso di investimenti imputabili in parte ad attività ammissibili e in parte ad attività non ammissibili all’agevolazione in esame, pur in mancanza di chiarimenti specifici
da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che il credito d’imposta risulti fruibile operando una dovuta proporzione in base a parametri oggettivi ( ad esempio, rapportando i volumi di affari delle due attività).