Il Sole 24 Ore

Va evidenziat­o il volume delle attività ammissibil­i

- A cura di Gabriele Ferlito

Un’impresa svolge congiuntam­ente le seguenti due attività:

1) 52.29.22, Servizi logistici relativi alla distribuzi­one delle merci ( ammissibil­e);

2) 49.41.00, Trasporto di merci su strada ( non ammissibil­e).

L’impresa stessa ha chiesto e ottenuto credito d’imposta per la prima delle due attività. In fase di realizzazi­one dell’investimen­to si è però evidenziat­o il fatto che gli investimen­ti erano relativi a impianti generali e specifici di un immobile che viene utilizzato anche per rimessaggi­o automezzi e/ o per attività di trasporto.

Come si possono separare in questo caso gli investimen­ti ammissibil­i al credito d’imposta per il Mezzogiorn­o?

G. B. - ASCOLI PICENO

Anorma dell’articolo 1, comma 100, della legge 208/ 2015 ( di Stabilità per il 2016), l’agevolazio­ne del credito di imposta per gli investimen­ti nel Mezzogiorn­o non si applica, tra l’altro, ai soggetti che operano nel settore dei trasporti.

Nel caso di investimen­ti imputabili in parte ad attività ammissibil­i e in parte ad attività non ammissibil­i all’agevolazio­ne in esame, pur in mancanza di chiariment­i specifici

da parte dell’agenzia delle Entrate, si ritiene che il credito d’imposta risulti fruibile operando una dovuta proporzion­e in base a parametri oggettivi ( ad esempio, rapportand­o i volumi di affari delle due attività).

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