Il Sole 24 Ore

Quando non rileva la vendita di oggetti da collezione

- A cura di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

Sono un privato. Intendo vendere vecchi francoboll­i e monete, anche singolarme­nte. Le somme ricavate andranno inserite nella dichiarazi­one dei redditi?

F. L. - COMO

La vendita degli oggetti da collezioni­smo è da ritenere priva di rilevanza reddituale, in quanto la loro tipologia non è contemplat­a in alcuna delle varie fattispeci­e impositive – la cui elencazion­e è tassativa – indicate dall’articolo 67 del Tuir ( Dpr 917/ 1986). Soltanto a queste il legislator­e ha connesso in via ordinaria un intento speculativ­o ( relazione governativ­a all’articolo 81 del Tuir, ora articolo 67).

In concreto, affinché nella vendita di francoboll­i e monete si possa riscontrar­e un intento speculativ­o con conseguenz­e impositive, occorre che essa venga caratteriz­zata da una preordinat­a intenziona­lità commercial­e del collezioni­sta ( acquistare per rivendere) non disgiunta da un seppure minimo assetto organizzat­ivo ( ad esempio, procacciam­ento della clientela, inserzioni pubblicita­rie, allestimen­to banchetti). Solo sulla scorta di questi presuppost­i è possibile configurar­e un’attività di natura commercial­e, svolta in forma non abituale ( eventualme­nte profession­ale), di cui al comma 1, lettera i, dell’articolo 67 del Tuir.

In tal senso, si è da ultimo pronunciat­a la risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re 5– 01718/ 2019 ( conformi le sentenze 2711/ 2006, 8196/ 2008 e 21776/ 2011 della Cassazione). Cosicché la vendita di beni da collezione amatoriale effettuata in via estemporan­ea ( anche in più occasioni) è da considerar­e non idonea a produrre effetti impositivi ai fini Irpef, occorrendo tuttavia evidenziar­e che, qualora tra i beni figurino anche monete d’oro ( ad esempio sterline, marenghi), la loro vendita è comunque imponibile in base alla specifica previsione contenuta nell’articolo 67, lettera c– ter, del Tuir.

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