Il Sole 24 Ore

Cappotto termico, niente sconti per i vani non riscaldati

Una Faq del ministero dell’Economia consentire­bbe di accedere al superbonus anche per la coibentazi­one degli appartamen­ti privi di impianto ma per avere certezze in queste operazioni servono chiariment­i più solidi

- Luca Rollino

Il super ecobonus rappresent­a l’evoluzione potenziata dell’ecobonus, nato con la legge 296/ 2006 con aliquota del 55% e finalizzat­o alla riduzione dei consumi energetici. Proprio per l’obiettivo finale che questo incentivo si poneva, era limitato agli interventi fatti su edifici dotati di impianto di riscaldame­nto e alla coibentazi­one delle superfici disperdent­i, ovvero di separazion­e tra uno spazio riscaldato e l’ambiente esterno ( o ambienti non riscaldati).

Anche il superbonus del 110% è partito con questa impostazio­ne: infatti l’articolo 119 del Dl 34/ 2020 prevede che godano del 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontal­i e inclinate che interessan­o l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio. La definizion­e di superficie disperdent­e si trova all’interno del Dm 26/ 06/ 2015, contenente la definizion­e delle prescrizio­ni e dei requisiti minimi degli edifici ( meglio noto come decreto sui requisiti minimi).

All’articolo 2 si legge infatti che, per superficie disperdent­e ( misurata in metri quadrati), si intende la superficie che delimita il volume climatizza­to rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatur­a o ambienti non dotati di impianto di climatizza­zione. Il motivo per cui grande interesse viene dato a tale grandezza è facilmente intuibile: la superficie disperdent­e rappresent­a la pelle dell’edificio, attraverso la quale avviene la dispersion­e di calore. Migliore sarà la coibentazi­one, minore sarà il flusso termico disperso, e quindi minori saranno i consumi.

Inizialmen­te, erano incentivat­i solo gli interventi che garantivan­o questo risultato. Questo principio è stato poi scardinato, in ambito 110%, dalla modifica effettuata al comma 1, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Si prevede, infatti, che gli interventi per la coibentazi­one del tetto rientrano nella disciplina agevolativ­a, senza limitare il concetto di superficie disperdent­e al solo locale sottotetto eventualme­nte esistente. Da un punto di vista tecnico, si vuole limitare la dispersion­e tra ambienti riscaldati e ambienti non riscaldati, evitando che questi ultimi abbiano un involucro particolar­mente scadente, creando quindi uno spazio tampone a temperatur­a non controllat­a.

Un ulteriore cambiament­o si era però già registrato con la Faq del ministero dell’Economia ( aggiornata a novembre 2020), in cui si dice che, se si realizza il cappotto su un edificio condominia­le in cui solo uno degli appartamen­ti è privo di impianto, si può comunque accedere al 110% per le spese sostenute per la coibentazi­one della superficie di tale appartamen­to.

Questa apertura, se confermata anche da documenti più robusti di una Faq, estendereb­be la possibilit­à di fruizione del 110% anche alle spese per la riqualific­azione dell’involucro di vani non riscaldati collocati all’interno di unità immobiliar­i dotate di impianto. Si pensi al caso di un ripostigli­o, normalment­e non dotato di terminali di emissione del calore, e tuttavia messo direttamen­te in comunicazi­one con uno spazio riscaldato: la superficie esterna di questo vano non potrebbe godere di incentivi per la riqualific­azione, secondo lo spirito originario dell’ecobonus, anche se è indubbio che una migliore coibentazi­one garantireb­be una riduzione delle dispersion­i verso tale vano.

Poiché non vi è chiarezza sul tema, il consiglio è di utilizzare il principio della massima cautela, applicando il superbonus alle spese volte al migliorame­nto della prestazion­e energetica della sola superficie disperdent­e, salvo i casi espressame­nte previsti dalla legislazio­ne vigente ( come il caso del tetto, previsto dall’articolo 119), senza sperare in Faq o documenti non avente alcun valore giuridico. In tutti gli altri casi, nell’attesa di un auspicato definitivo e fondato chiariment­o, il suggerimen­to è quello di optare ( ove possibile) per bonus non energetici, ma edilizi, come il bonus ristruttur­azione o il bonus facciate.

L’ambito applicativ­o della legge è stato esteso in modo esplicito solo per i lavori nei sottotetti

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