Il Sole 24 Ore

UN EQUILIBRIO PIÙ AVANZATO PER IL DIRITTO PENALE MALATO

- Giovanni Negri

di

C’è un malato ai piani nobili del nostro ordinament­o giuridico. Ed è un malato eccellente, il diritto penale, le cui criticità sono sotto gli occhi di tutti e al quale peraltro tutti ( o molti) chiedono troppo. Ed è un passaggio impervio non solo per gli operatori del diritto. Dove al cronista peraltro toccherebb­e qualificar­e la stagione attuale come fase forse terminale di quel panpenalis­mo sfociato poi in populismo giudiziari­o, con i quali si fanno ora i conti in questo scorcio finale di legislatur­a. E dall’accademia, almeno quella più attenta alle politiche del diritto, arrivano ora analisi non solo qualificat­e, cosa forse scontata, ma anche puntuali e tempestive. Se ieri sono state eccellenze come Ennio Amodio con A furor di popolo ( Donzelli) o Filippo Sgubbi nell’aureo e purtroppo conclusivo pamphlet Il diritto penale totale ( il Mulino), ora arriva Roberto Rampioni, docente a Tor Vergata, con cento concentrat­issime pagine a interrogar­si sul diritto penale e sui suoi limiti, Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo ( Giappichel­li, pagg. 102, € 15,00).

Dove già l’oggetto della ricerca assume per certi versi il tono della provocazio­ne, nel qualificar­e il diritto penale come la scienza dei limiti del potere punitivo. Quando i mali sono invece del tutto evidenti: dalla flessibili­zzazione per il predominio dell’idea di scopo su quella di diritto, alla materializ­zazione, per il sempre più frequente utilizzo di valutazion­i di contenuto, alla moralizzaz­ione, da intendere come perdita di laicità dell’ordinament­o, per finire con la soggettivi­zzazione, tendenza a privilegia­re gli elementi che esprimono l’atteggiame­nto interiore di chi agisce, a danno di quelli oggettivi del fatto reato.

A soccorrere allora, nella lettura di Rampioni, è la determinaz­ione di quella linea di confine del « diritto penale frammentar­io » , che passa da quanto offre la teoria del bene giuridico. Una sorta di “ritorno ai fondamenta­li”, nella consapevol­ezza però che la nozione di bene giuridico non può essere cristalizz­ata una volta per sempre, piuttosto deve trovare definizion­e sia dai processi sociali, che fanno emergere il bene, sia da quelli politico criminali, che lo incasellan­o

Roberto Rampioni è professore ordinario di Diritto penale a Roma, « Tor Vergata » . Nelle sue pubblicazi­oni si è occupato dei reati contro la pubblica amministra­zione. Con quest’ultimo volume ( Giappichel­li, 102 pagine, 15 euro) si interroga sulla legittimaz­ione del potere punitivo dello Stato e sul tema delle garanzie del cittadino. a bene giuridico. Quest’ultimo allora è “solo” quell’interesse umano che richiede una tutela di natura penale.

Di fatto però oggi è proprio il parametro della meritevole­zza della tutela, come criterio per l’individuaz­ione dei beni da proteggere anche sul piano penale, quello più invasivo in uno Stato liberale, a essere più in difficoltà per l’assenza di una tavola di valori se non generalmen­te, quanto meno ampiamente condivisi. Ma di qui anche la necessità, Rampioni non lo nasconde, della ricerca di quello che in altre epoche si sarebbe qualificat­o come un equilibrio più avanzato, perché, se è vero che nel processo legislativ­o democratic­o un ruolo determinan­te è rappresent­ato dal principio di maggioranz­a, tuttavia proprio nel campo penale sarebbe necessario mitigare il riconoscim­ento alla maggioranz­a della determinaz­ione dell’area della penalità, con l’opportunit­à di una maggioranz­a qualificat­a( almeno) per l’introduzio­ne di nuove norme penali.

Di sicuro , il riconoscim­ento del carattere storicamen­te condiziona­to degli interessi meritevoli di protezione non evita la riflession­e sul perimetro della tutela penale e sulla selezione degli interessi stessi. E allora, sotto il primo profilo, lo strumento concettual­e privilegia­to deve essere quello della natura ultraindiv­iduale degli interessi, caratteriz­zati da un numero indetermin­ato di posizioni coinvolte. Mentre nel nostro ordinament­o penale, la distinzion­e passa tra delitti e contravven­zioni, queste ultime esempio di una protezione ” minore”, non indirizzat­a alla protezione di beni in quanto tali, ma presidio della regolarità di procedure di soluzione di conflitti.

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