VIDEO- SHARING, SERVE EQUILIBRIO
Mentre in Europa si discute di nuove speciali responsabilità in capo a piattaforme e gatekeeper ( attraverso le proposte di regolamento sul Digital services act e sul Digital markets act), a livello nazionale si gettano le basi del recepimento della direttiva copyright e, con ritardo, del Codice sui servizi audiovisivi, che pure se ne occupano. Nel frattempo, il Tribunale di Roma con due recentissime sentenze ( 1194/ 2021 – RTI c. Dailymotion e 1049/ 2021 – RTI c. Qlipso) è ritornato sulla natura dei gestori delle piattaforme di video sharing, che consentono il caricamento di contenuti e brani audiovisivi da parte degli stessi utenti.
Il giudice, in particolare, nel distinguere gli hosting provider, che possono beneficiare dell'esenzione della disciplina e- commerce, da quelli attivi che invece vanno ritenuti responsabili degli atti di comunicazione al pubblico che compiono, muove da alcuni punti fermi per poi fornire importanti spunti ricostruttivi.
In continuità con la Cassazione ( 7708/ 2019), il Tribunale àncora la natura attiva o neutrale del provider a specifici « indici di interferenza » quali indicizzazione, organizzazione e catalogazione dei materiali memorizzati. E conclude che le piattaforme di video- sharing interessate hanno perso il carattere di neutralità e passività perché operano forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server e soprattutto perché esercitano, in generale, forme di controllo, conoscenza e profilazione dati in maniera non automatizzata. In mancanza delle dovute autorizzazioni da parte dei titolari dei diritti, la strada del Tribunale è obbligata: ha così imposto la rimozione dei contenuti caricati illegittimamente e inibito ogni ulteriore futura violazione.
Le pronunce “romane” non solo si inseriscono nel solco delle pronunce di Cassazione, ma rimandano anche agli indirizzi della Corte di giustizia che pure si sono espressi sul tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting. Di più, possono essere rilette “in controluce” nel contesto del processo di recepimento dell'articolo 17 della Direttiva copyright ( Ue/ 2019/ 790), che guarda con esplicito favore alla tutela dei diritti autorali in ambito digitale.
L'articolo 17 della direttiva copyright sancisce ex ante il ruolo attivo delle piattaforme. Dunque, mira a garantire che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ( piattaforme Ugc o user generated content) nel concorrere con i prestatori di servizi di distribuzione di contenuti ( ovvero piattaforme/ servizi ove sono presenti solo contenuti licenziati) cooperino con i titolari dei diritti, mettendo in atto i “massimi sforzi” per assicurare a questi ultimi il controllo sul caricamento dei contenuti da parte degli utenti, così da facilitare il processo di autorizzazione e comunque da consentire di “monetizzare” tali caricamenti.
‘‘ Il Tribunale di Roma fornisce le linee guida per distinguere la natura attiva o neutrale dei provider
È indubbio che un recepimento sistematicamente coerente della disposizione dettata dall'articolo 17 imporrà sì, nella fase applicativa, la collaborazione dei titolari dei diritti ( in considerazione dei molteplici riferimenti alla “cooperazione” che si rinvengono dalla lettura dell'articolo 17), anche al fine di scongiurare il rischio di una regolazione impraticabile per le piattaforme. Ma è altrettanto certo che, pur consentendo la varietà e l'accessibilità dei contenuti, le piattaforme debbano svolgere un ruolo attivo e propositivo nel contesto dell'industria creativa, promuovendo lo sviluppo “corretto” del mercato unico digitale.
Entro giugno è atteso il recepimento della direttiva e dell'articolo 17. La linea direttrice è chiara: dare nuovo impulso alla circolazione legittima e fair di opere e contenuti protetti dal diritto d'autore all'insegna, chiosa la direttiva, di un equilibrio ragionevole tra le parti anche nell'ecosistema digitale.