Il Sole 24 Ore

IL PRINCIPIO DI INTERPRETA­ZIONE

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Il contesto

Sul Sole 24 Ore dell’ 8 febbraio scorso è stato pubblicato il principio di interpreta­zione sul trattament­o dei crediti d’imposta inesistent­i e non spettanti la cui disciplina sanzionato­ria rappresent­a da tempo un elemento di criticità della normativa tributaria, sia sotto il profilo sistematic­o sia dal lato della sua concreta rilevanza per gli operatori. Nonostante il discrimine tra le due categorie di crediti risulti ora meglio delineato dalla revisione del regime sanzionato­rio introdotta, dal 1° gennaio 2016 con il Dlgs

158/ 2015, si registrano tuttora orientamen­ti di prassi e di giurisprud­enza non conformi rispetto alla normativa di riferiment­o. Da qui la necessità di fare il punto della situazione, partendo dalla ricostruzi­one dei termini della questione, per giungere, infine, alla soluzione più rispondent­e alla corretta esegesi della norma.

Principio di interpreta­zione n. 1 Accertamen­to e riscossion­e: il trattament­o sanzionato­rio dei crediti inesistent­i e non spettanti

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 1997, affinché si configuri la previsione sanzionato­ria relativa alla compensazi­one di crediti inesistent­i occorre la coesistenz­a di due requisiti: i) deve risultare mancante, in tutto o in parte, il presuppost­o costitutiv­o del credito; ii) la violazione non deve rientrare nell'ambito oggettivo delle liquidazio­ni e dei controlli formali di cui agli articoli 36- bis e 36- ter del Dpr 600/ 1973 nonché dell'articolo 54 bis del Dpr

633/ 1972.

L'ipotesi ricorre, ad esempio, quando il contribuen­te simula il sostenimen­to di spese per ricerca e sviluppo, avvalendos­i di documentaz­ione falsa, ancorché il credito sia stato indicato in dichiarazi­one. La fattispeci­e di credito inesistent­e non si realizza, invece, in presenza di uno soltanto dei requisiti individuat­i dalla norma.

Il Comitato tecnico scientific­o del Modulo che ha redatto il principio: Dario Deotto ( direzione scientific­a), Massimo Basilavecc­hia, Alessandro Borgoglio, Andrea Carinci, Marco Cramarossa, Luigi Lovecchio, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

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