IL PRINCIPIO DI INTERPRETAZIONE
Il contesto
Sul Sole 24 Ore dell’ 8 febbraio scorso è stato pubblicato il principio di interpretazione sul trattamento dei crediti d’imposta inesistenti e non spettanti la cui disciplina sanzionatoria rappresenta da tempo un elemento di criticità della normativa tributaria, sia sotto il profilo sistematico sia dal lato della sua concreta rilevanza per gli operatori. Nonostante il discrimine tra le due categorie di crediti risulti ora meglio delineato dalla revisione del regime sanzionatorio introdotta, dal 1° gennaio 2016 con il Dlgs
158/ 2015, si registrano tuttora orientamenti di prassi e di giurisprudenza non conformi rispetto alla normativa di riferimento. Da qui la necessità di fare il punto della situazione, partendo dalla ricostruzione dei termini della questione, per giungere, infine, alla soluzione più rispondente alla corretta esegesi della norma.
Principio di interpretazione n. 1 Accertamento e riscossione: il trattamento sanzionatorio dei crediti inesistenti e non spettanti
Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/ 1997, affinché si configuri la previsione sanzionatoria relativa alla compensazione di crediti inesistenti occorre la coesistenza di due requisiti: i) deve risultare mancante, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo del credito; ii) la violazione non deve rientrare nell'ambito oggettivo delle liquidazioni e dei controlli formali di cui agli articoli 36- bis e 36- ter del Dpr 600/ 1973 nonché dell'articolo 54 bis del Dpr
633/ 1972.
L'ipotesi ricorre, ad esempio, quando il contribuente simula il sostenimento di spese per ricerca e sviluppo, avvalendosi di documentazione falsa, ancorché il credito sia stato indicato in dichiarazione. La fattispecie di credito inesistente non si realizza, invece, in presenza di uno soltanto dei requisiti individuati dalla norma.
Il Comitato tecnico scientifico del Modulo che ha redatto il principio: Dario Deotto ( direzione scientifica), Massimo Basilavecchia, Alessandro Borgoglio, Andrea Carinci, Marco Cramarossa, Luigi Lovecchio, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi