Il Sole 24 Ore

Asd, la convenzion­e con il Comune basta per il superbonus

Le Entrate allargano il perimetro dei titoli idonei ad accedere al 110%

- Giuseppe Latour

Una convenzion­e con un Comune per la gestione di un palazzetto dello sport è un titolo adeguato a richiedere il superbonus, esattament­e come un contratto di locazione o di comodato. La risposta a interpello 114 del 2021, pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate, chiarisce per la prima volta le regole di ingaggio riservate alle associazio­ni sportive dilettanti­stiche in materia di accesso al 110 per cento.

L’Asd al centro del quesito alle Entrate è titolare di una convenzion­e per la gestione di un palazzetto, costituito da un impianto sportivo polivalent­e, coperto con due campi da gioco, e da una palazzina con servizi e spogliatoi e relative aree scoperte pertinenzi­ali.

Questa convenzion­e con l’amministra­zione locale è stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticat­a, soggetta a registrazi­one in caso d’uso. La domanda per l’agenzia delle Entrate è se questa convenzion­e « sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio » .

In discussion­e c’è, in sostanza, il perimetro soggettivo di applicazio­ne della norma. La stessa risposta a interpello ricorda che questo è definito dal comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio dove, alla lettera e), si prevede un’applicazio­ne estesa, tra le altre cose, anche a tutti gli interventi effettuati dalle associazio­ni e società sportive dilettanti­stiche registrate, « limitatame­nte ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi » .

Quindi, prima di accedere al 110%, bisogna verificare che le spese siano agganciate a un titolo idoneo, che dimostri la proprietà o la detenzione dell’immobile. Questo titolo deve essere attivo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimen­to delle spese, « se antecedent­e il predetto avvio » . Infine, bisognerà verificare la destinazio­ne dell’immobile a spogliatoi­o per lo svolgiment­o della propria attività.

Calando questi principi in questa situazione specifica, bisogna verificare se una convenzion­e sia equiparabi­le ad altri titoli, come un contratto di locazione o comodato. Secondo le Entrate, la risposta è positiva.

Per l’Agenzia, infatti, « si può ritenere che l’allegata convenzion­e possa costituire titolo idoneo a consentire all’associazio­ne istante l’applicazio­ne della citata disposizio­ne fiscale relativa al superbonus » . Questo perché « il sistema di protocolla­zione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’associazio­ne istante abbia la disponibil­ità giuridica e materiale dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimen­to delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazio­ne » .

Quindi, in questo tipo di situazione, « previo assenso del Comune proprietar­io all’esecuzione dei lavori da parte del concession­ario » , è ammesso l’accesso al superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazi­one degli interventi ammissibil­i, relativi all’immobile adibito a spogliatoi­o.

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