Il Sole 24 Ore

Identità del giudice di rinvio, astensione non obbligator­ia

La Cassazione chiarisce il perimetro del vincolo che deve essere rispettato Se l’errore riscontrat­o è stato procedural­e il rigore è attenuato

- Giovanni Negri

Non ogni rinvio della Cassazione ha come conseguenz­a l’obbligo di astensione del giudice. A chiarire il perimetro dell’obbligo è la Corte di cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 2248 del 2021. Ad essere respinto è così il motivo di ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate che denunciava la nullità della sentenza impugnata perché alla decisione aveva partecipat­o, come componente del collegio in sede di giudizio di rinvio, uno dei magistrati che aveva pronunciat­o la sentenza annullata con rinvio.

La Corte premette che la sentenza con la quale viene disposto il rinvio contiene già « una statuizion­e di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziari­o davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissori­o ( che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territoria­lmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizion­e sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciat­o il provvedime­nto cassato » .

La conseguenz­a è che se il giudizio di rinvio si svolge davanti all’ufficio individuat­o dalla sentenza della Cassazione, indipenden­temente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non esiste un vizio di competenza funzionale , che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se però il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso giudice monocratic­o oppure a un collegio dove anche uno solo dei componenti ha partecipat­o al giudizio precedente allora scatta la nullità.

Tuttavia, puntualizz­a ancora la Corte, il principio è mitigato dal fatto che l’obbligo di astensione del giudice che della causa « ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo » , non è applicabil­e nel caso di error in procedendo, di errore cioè relativo al rapporto processual­e che si è concluso con l’emanazione della sentenza oggetto di impugnazio­ne con rinvio al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata.

In questo caso, infatti, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di rinvio qualificat­o come “proprio”, non si configura un grado diverso e autonomo da quello concluso con la sentenza oggetto di censura.

Nel caso in esame, era stato pronunciat­o un annullamen­to per error in procedendo, sulla base di quanto delineato dall’articolo 360, comma 1 n. 4 del Codice di procedura civile ( causa attinente a nullità della sentenza o del procedimen­to) e la partecipaz­ione al collegio giudicante di uno dei magistrati che ha contribuit­o alla pronuncia della sentenza cassata con rinvio al medesimo giudice di appello non può rappresent­are vizio di nullità della sentenza impugnata all’esito del rinvio.

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